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130853
IDG801000114
80.10.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de gaetano onorina, rago giovanni
l' imposizione personale italiana e quella degli altri paesi della cee: belgio, lussemburgo e paesi bassi. sintesi di uno studio comparato
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 11, pag. 799-805
d2306; d2307; d8701; d95153; d95163
premessi cenni generali sul sistema impositivo del belgio, del lussemburgo e dei paesi bassi, gli aa. illustrano la struttura delle imposte sul reddito netto complessivo delle persone fisiche applicate in tali paesi, analizzandone alcuni aspetti (soggetti passivi, base imponibile, esenzioni, sistema di riscossione) e soffermandosi su istituti peculiari che caratterizzano il tributo nell' uno o nell' altro stato: rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile della cosiddetta "riserva di vecchiaia" nei paesi bassi; esenzione nel lussemburgo delle prestazioni in denaro corrisposte in virtu' di assicurazioni obbligatorie contro le malattie, gli infortuni e la disoccupazione; cumulo dei redditi dei coniugi con quello dei figli minori quando i genitori fruiscano dell' usufrutto legale nel belgio e lussemburgo; tassazione cumulativa dei coniugi, salvo i casi di permanente separazione, nei paesi bassi. gli aa. osservano che il sistema di riscossione italiano trova riscontro in quello dei paesi in esame solo per quanto riguarda le ritenute alla fonte ed, in alcuni casi, l' emissione dei ruoli. anche in detti paesi, come in italia, nella determinazione del reddito d' impresa si tiene conto delle perdite imputabili ad esercizi precedenti. gli aa. ravvisano l' opportunita' di prendere a modello in materia normativa fiscale lussemburghese, che non limita il beneficio al riconoscimento delle perdite di precedenti esercizi ai soli redditi di impresa, ma li estende ai redditi derivanti dall' esercizio di libere professioni. rilevato il carattere restrittivo della normativa fiscale italiana in tema di detraibilita' di oneri e benefici di carattere personale, gli aa. osservano che i 3 stati presi in considerazione applicano anche un' imposta sulle societa' corrispondente all' irpeg italiana, che nel belgio colpisce solo le societa' di capitali e gli enti svolgenti attivita' imprenditoriali, mentre gli enti dotati di personalita' giuridica, ma non svolgenti attivita' di carattere lucrativo, sono soggetti all' imposta sugli enti morali. nel belgio e nei paesi bassi, come in italia, in caso di distribuzione di utili l' azionista beneficia di un credito d' imposta imputabile ai fini dell' irpef. gli aa. concludono lo studio comparato rilevando l' opportunita' di una lotta contro le evasioni sostanziali piuttosto che contro quelle formali e l' influenza positiva, ai fini della soluzione del problema della perequazione dell' imposizione, di un' armonizzazione delle normative fiscali dei paesi membri della cee.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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