| premessi cenni generali sul sistema impositivo del belgio, del
lussemburgo e dei paesi bassi, gli aa. illustrano la struttura delle
imposte sul reddito netto complessivo delle persone fisiche applicate
in tali paesi, analizzandone alcuni aspetti (soggetti passivi, base
imponibile, esenzioni, sistema di riscossione) e soffermandosi su
istituti peculiari che caratterizzano il tributo nell' uno o nell'
altro stato: rilevanza ai fini della determinazione della base
imponibile della cosiddetta "riserva di vecchiaia" nei paesi bassi;
esenzione nel lussemburgo delle prestazioni in denaro corrisposte in
virtu' di assicurazioni obbligatorie contro le malattie, gli
infortuni e la disoccupazione; cumulo dei redditi dei coniugi con
quello dei figli minori quando i genitori fruiscano dell' usufrutto
legale nel belgio e lussemburgo; tassazione cumulativa dei coniugi,
salvo i casi di permanente separazione, nei paesi bassi. gli aa.
osservano che il sistema di riscossione italiano trova riscontro in
quello dei paesi in esame solo per quanto riguarda le ritenute alla
fonte ed, in alcuni casi, l' emissione dei ruoli. anche in detti
paesi, come in italia, nella determinazione del reddito d' impresa si
tiene conto delle perdite imputabili ad esercizi precedenti. gli aa.
ravvisano l' opportunita' di prendere a modello in materia normativa
fiscale lussemburghese, che non limita il beneficio al riconoscimento
delle perdite di precedenti esercizi ai soli redditi di impresa, ma
li estende ai redditi derivanti dall' esercizio di libere
professioni. rilevato il carattere restrittivo della normativa
fiscale italiana in tema di detraibilita' di oneri e benefici di
carattere personale, gli aa. osservano che i 3 stati presi in
considerazione applicano anche un' imposta sulle societa'
corrispondente all' irpeg italiana, che nel belgio colpisce solo le
societa' di capitali e gli enti svolgenti attivita' imprenditoriali,
mentre gli enti dotati di personalita' giuridica, ma non svolgenti
attivita' di carattere lucrativo, sono soggetti all' imposta sugli
enti morali. nel belgio e nei paesi bassi, come in italia, in caso di
distribuzione di utili l' azionista beneficia di un credito d'
imposta imputabile ai fini dell' irpef. gli aa. concludono lo studio
comparato rilevando l' opportunita' di una lotta contro le evasioni
sostanziali piuttosto che contro quelle formali e l' influenza
positiva, ai fini della soluzione del problema della perequazione
dell' imposizione, di un' armonizzazione delle normative fiscali dei
paesi membri della cee.
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