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130855
IDG801000116
80.10.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santella antonio
bilancio civile e bilancio fiscale. riflessi sulle imprese di nuova costituzione
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 12, pag. 889-894
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d23073; d23062; d23072; d312116; d312124; d312207; d312217; d312225; d312305
dopo aver rilevato che il reddito fiscale d' impresa previsto dai decreti sull' irpeg e sull' irpef non corrisponde a quello economico-civile, essendo costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d' imposta determinati in base alle risultanze del conto profitti con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti dalle norme fiscali, l' a. osserva che peraltro secondo autorevole dottrina l' unico bilancio riconosciuto dal legislatore fiscale e' il bilancio civile, fedele ai principi economici e non stravolto da interferenze di natura fiscale (ammortamenti anticipati, costi di manutenzione forfettizzati, fondo svalutazione crediti, valutazione delle merci al costo delle unita' merceologiche di piu' remota acquisizione). il disagio determinato dalla mancanza di armonizzazione tra norme civili e norme fiscali e' piu' accentuato per le imprese di nuova costituzione a causa delle disposizioni che prevedono capitalizzazioni rigide dei primi costi non del tutto in armonia con i comuni principi economici e con la tecnica ragionieristica. il rigido sistema di detrazioni previsto dagli artt. 58, 68 e 71 del decreto n. 597 del 1973 in tema di costi ad utilizzazione pluriennale, di spese di costituzione e di interessi passivi non imputabili direttamente agli impianti non agevola infatti le nuove imprese, ma ne aggrava la situazione, determinando perdite di bilancio che perdite in effetti non sono e costringendole a continui reintegri del capitale sociale. inoltre nei casi ricordati manca un collegamento tra costi e ricavi previsto in conformita' al principio dell' inerenza. pur considerando positivamente i temperamenti equitativi consentiti dall' orientamento ministeriale in materia, l' a. sottolinea la necessita' di chiarimenti ed emendamenti legislativi, intesi per esempio ad attribuire un minimo di discrezionalita' alle rigide norme citate (concedendo alle societa' una maggiore diluizione di costi detraibili), a precisare quali sono i costi che, non imputati al conto economico, non si detraggono, ed a chiarire natura e funzione del prospetto di cui agli artt. 3 e 5 del decreto sull' accertamento, nonche' a tenere ben separato il bilancio civile da quello fiscale e predisporre chiari mezzi di collegamento tra di essi. secondo l' a., ferma restando l' autonomia del bilancio civile, si potrebbe dare valore di "prospetto" ai moduli di dichiarazione dei redditi, imponendo l' integrale registrazione nel libro degli inventari delle loro risultanze in calce e ad integrazione del conto profitti e perdite.
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2425 c.c. art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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