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| IDG801000116 | |
| 80.10.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| santella antonio
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| bilancio civile e bilancio fiscale. riflessi sulle imprese di nuova
costituzione
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| Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 12, pag. 889-894
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23063; d23073; d23062; d23072; d312116; d312124; d312207; d312217;
d312225; d312305
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| dopo aver rilevato che il reddito fiscale d' impresa previsto dai
decreti sull' irpeg e sull' irpef non corrisponde a quello
economico-civile, essendo costituito dagli utili netti conseguiti nel
periodo d' imposta determinati in base alle risultanze del conto
profitti con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti dalle
norme fiscali, l' a. osserva che peraltro secondo autorevole dottrina
l' unico bilancio riconosciuto dal legislatore fiscale e' il bilancio
civile, fedele ai principi economici e non stravolto da interferenze
di natura fiscale (ammortamenti anticipati, costi di manutenzione
forfettizzati, fondo svalutazione crediti, valutazione delle merci al
costo delle unita' merceologiche di piu' remota acquisizione). il
disagio determinato dalla mancanza di armonizzazione tra norme civili
e norme fiscali e' piu' accentuato per le imprese di nuova
costituzione a causa delle disposizioni che prevedono
capitalizzazioni rigide dei primi costi non del tutto in armonia con
i comuni principi economici e con la tecnica ragionieristica. il
rigido sistema di detrazioni previsto dagli artt. 58, 68 e 71 del
decreto n. 597 del 1973 in tema di costi ad utilizzazione
pluriennale, di spese di costituzione e di interessi passivi non
imputabili direttamente agli impianti non agevola infatti le nuove
imprese, ma ne aggrava la situazione, determinando perdite di
bilancio che perdite in effetti non sono e costringendole a continui
reintegri del capitale sociale. inoltre nei casi ricordati manca un
collegamento tra costi e ricavi previsto in conformita' al principio
dell' inerenza. pur considerando positivamente i temperamenti
equitativi consentiti dall' orientamento ministeriale in materia, l'
a. sottolinea la necessita' di chiarimenti ed emendamenti
legislativi, intesi per esempio ad attribuire un minimo di
discrezionalita' alle rigide norme citate (concedendo alle societa'
una maggiore diluizione di costi detraibili), a precisare quali sono
i costi che, non imputati al conto economico, non si detraggono, ed a
chiarire natura e funzione del prospetto di cui agli artt. 3 e 5 del
decreto sull' accertamento, nonche' a tenere ben separato il bilancio
civile da quello fiscale e predisporre chiari mezzi di collegamento
tra di essi. secondo l' a., ferma restando l' autonomia del bilancio
civile, si potrebbe dare valore di "prospetto" ai moduli di
dichiarazione dei redditi, imponendo l' integrale registrazione nel
libro degli inventari delle loro risultanze in calce e ad
integrazione del conto profitti e perdite.
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| art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 2425 c.c.
art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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