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130858
IDG801000119
80.10.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
moschetti francesco
la soggezione all' i.v.a. degli enti ospedalieri innanzi alle sezioni unite della commissione tributaria centrale
nota a comm. centr. sez. un. 9 novembre 1978, n. 2995
Giur. it., s. 7, an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 3, pag. 65-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23150; d23157; d0411; d14254; d18821
l' a. critica la pronuncia della commissione tributaria centrale in cui viene accolta la tesi secondo cui le prestazioni istituzionali degli enti ospedalieri vanno inquadrate nell' ambito di applicazione dell' iva. secondo l' a. la pronuncia ha trascurato la diversa disciplina cui sono soggetti gli enti pubblici economici e quelli non economici e non ha tenuto nella debita considerazione il riconoscimento, da parte della recente dottrina e giurisprudenza della corte di cassazione, del carattere non economico dell' ente ospedaliero, e la conseguente necessita' di dimostrare come possa avere natura commerciale l' attivita' istituzionale di un ente non economico. la pronuncia ha inoltre dimostrato in modo insufficiente la natura commerciale del servizio di assistenza ospedaliera, limitandosi ad affermare che l' assistenza non e' gratuita e che la retta di degenza e' strutturata in modo tale da coprire il costo non solo del ricovero, ma anche degli altri servizi ospedalieri: l' a. osserva al riguardo che l' istituto della retta di degenza ha cessato di esistere dal 31 dicembre 1974, che detta retta puo' non essere strutturalmente idonea a coprire tutti i costi del servizio e che non puo' considerarsi commerciale un' attivita' che e' indifferente all' ottenimento di entrate, essendo rivolta esclusivamente alla tutela del diritto costituzionale alla salute. secondo l' a. fino al 31 marzo 1979 l' ente ospedaliero, non avendo ad oggetto principale od esclusivo l' esercizio di attivita' commerciale ed operando in regime di diritto amministrativo, non poteva considerarsi soggetto passivo di iva (ne' ai fini degli adempimenti formali ne' ai fini sostanziali) per l' attivita' istituzionale di ricovero e cura; la previsione di imponibilita' degli enti ospedalieri di cui al decreto n. 4 del 1979 e' destinata peraltro ad avere breve durata in quanto l' istituzione delle unita' sanitarie locali comporta l' eliminazione della soggettivita' giuridica degli enti ospedalieri.
art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 10 n. 11 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 32 cost. l. 12 febbraio 1968, n. 132 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 art. 4 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 art. 17 l. 23 dicembre 1978, n. 833
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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