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| IDG801000119 | |
| 80.10.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| moschetti francesco
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| la soggezione all' i.v.a. degli enti ospedalieri innanzi alle sezioni
unite della commissione tributaria centrale
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| nota a comm. centr. sez. un. 9 novembre 1978, n. 2995
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| Giur. it., s. 7, an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 3, pag. 65-76
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23150; d23157; d0411; d14254; d18821
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| l' a. critica la pronuncia della commissione tributaria centrale in
cui viene accolta la tesi secondo cui le prestazioni istituzionali
degli enti ospedalieri vanno inquadrate nell' ambito di applicazione
dell' iva. secondo l' a. la pronuncia ha trascurato la diversa
disciplina cui sono soggetti gli enti pubblici economici e quelli non
economici e non ha tenuto nella debita considerazione il
riconoscimento, da parte della recente dottrina e giurisprudenza
della corte di cassazione, del carattere non economico dell' ente
ospedaliero, e la conseguente necessita' di dimostrare come possa
avere natura commerciale l' attivita' istituzionale di un ente non
economico. la pronuncia ha inoltre dimostrato in modo insufficiente
la natura commerciale del servizio di assistenza ospedaliera,
limitandosi ad affermare che l' assistenza non e' gratuita e che la
retta di degenza e' strutturata in modo tale da coprire il costo non
solo del ricovero, ma anche degli altri servizi ospedalieri: l' a.
osserva al riguardo che l' istituto della retta di degenza ha cessato
di esistere dal 31 dicembre 1974, che detta retta puo' non essere
strutturalmente idonea a coprire tutti i costi del servizio e che non
puo' considerarsi commerciale un' attivita' che e' indifferente all'
ottenimento di entrate, essendo rivolta esclusivamente alla tutela
del diritto costituzionale alla salute. secondo l' a. fino al 31
marzo 1979 l' ente ospedaliero, non avendo ad oggetto principale od
esclusivo l' esercizio di attivita' commerciale ed operando in regime
di diritto amministrativo, non poteva considerarsi soggetto passivo
di iva (ne' ai fini degli adempimenti formali ne' ai fini
sostanziali) per l' attivita' istituzionale di ricovero e cura; la
previsione di imponibilita' degli enti ospedalieri di cui al decreto
n. 4 del 1979 e' destinata peraltro ad avere breve durata in quanto
l' istituzione delle unita' sanitarie locali comporta l' eliminazione
della soggettivita' giuridica degli enti ospedalieri.
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| art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 10 n. 11 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 32 cost.
l. 12 febbraio 1968, n. 132
d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24
art. 4 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94
art. 17 l. 23 dicembre 1978, n. 833
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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