Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130860
IDG801000121
80.10.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
del privilegio speciale delle imposte
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 11, pag. 504-507
d23068; d23077; d24048; d21807; d2182; d21822; d30570
l' a. precisa che i crediti d' imposta per l' anno in corso e precedente relativi ad irpef, irpeg ed ilor hanno privilegio sui mobili che servono a tale esercizio e sulle merci che si trovano nel locale adibito all' esercizio o nell' abitazione del contribuente anche se appartenenti a terzi. affrontando alcuni problemi sollevati in materia, l' a. esclude che tale privilegio speciale leda il diritto di proprieta' riconosciuto e garantito dalla costituzione, osservando che l' inopponibilita' all' esattore del diritto di proprieta' dei beni rinvenuti nell' esercizio o nell' abitazione del debitore si inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali dell' obbligazione tributaria, e' giustificata dall' interesse pubblico alla riscossione delle imposte ed e' fondata sul potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento, nonche' i limiti del diritto di proprieta'. risulta peraltro tutelata la situazione del terzo in buona fede, essendo esclusi dal privilegio i beni rubati o smarriti, le merci affidate al debitore destinate al solo fine di lavorazione e le merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. sono invece sottoposti al privilegio, anche se appartenenti a persona diversa dal debitore, cose che per la loro natura (mobili che servono all' esercizio dell' attivita' per la quale e' dovuta l' imposta) o per la loro ubicazione (merci che si trovano nel locale o nei locali ove viene esercitata l' attivita' o nell' abitazione del contribuente) denunciano chiaramente una posizione sospetta. l' a. precisa peraltro che il privilegio speciale colpisce i mobili in quanto servono alla produzione del reddito e vi hanno attinenza e non in quanto si trovino all' indirizzo indicato nel ruolo, con la conseguente facolta' per l' esattore di avvalersi del privilegio in qualunque luogo trovi l' esercizio ed i relativi mobili del contribuente.
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 42 cost. art. 2759 c.c. art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati