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131498
IDG801000178
80.10.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
galassi renato
contenzioso e riscossione
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 1, pag. 1-8
d21804; d215; d2171; d02320; d230
l' a. osserva che il principio seguito dal legislatore tributario in tema di iscrizione provvisoria a ruolo per circa un secolo e' venuto meno con la riforma tributaria, che ha stabilito l' obbligatorieta' dell' iscrizione a ruolo, nelle ipotesi previste, senza la decisione di una commissione tributaria, considerando l' accertamento tributario dotato della prerogativa dell' esecutorieta'. in particolare hanno provocato disagi e disorientamento tra i contribuenti l' art. 36 bis del decreto n. 600 del 1973 (che ha aumentato i poteri degli uffici in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione) ed il provvedimento che ha stabilito che per i tributi soppressi l' ufficio deve eseguire le iscrizioni nei ruoli per un terzo dell' imposta accertata, per i due terzi dell' imposta se vi e' decisione della commissione di i grado e per l' intero se vi e' decisione della commissione di ii grado o di grado superiore. l' incostituzionalita' di tale normativa, prospettata in relazione alla formazione del ruolo senza il contraddittorio con il contribuente, e' stata esclusa dalla corte costituzionale, ma secondo l' a. verra probabilmente riproposta (anche se con diversa motivazione) in quanto la legge ha tolto al contribuente la possibilita' di ottenere che un organo diverso dall' ufficio esamini le sue ragioni prima di essere costretto al pagamento. in aggiunta alle proposte avanzate da autorevoli studiosi per ovviare alle conseguenze inique della disciplina surricordata, l' a. suggerisce di affidare ad una commissione composta dal direttore dell' ufficio e da un ispettore un lavoro di revisione degli accertamenti contestati inteso ad esaminare detti accertamenti ed eventualmente ad annullare quelli che appaiono certamente come il risultato di un errore o di un equivoco, nonche', quando se ne presenti il caso, a compilare atti di accertamento di un' imposta di importo inferiore a quella indicata nell' accertamento notificato.
art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 100 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920 art. 24 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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