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131499
IDG801000179
80.10.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santella antonio
le plusvalenze nella trasformazione delle societa' di persone
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 1, pag. 13-16
d23061; d23071; d23073; d23070; d3124
ricordato che nel caso di trasformazione di societa' di persone in societa' di capitali la legge prevede una relazione di stima del patrimonio sociale, l' a. si chiede se il "patrimonio netto" di cui al d.p.r. 689 del 1974 (differenza tra l' ammontare complessivo delle attivita' e quello delle passivita'), trasferito in un regolare bilancio civile di una societa' in nome collettivo od in accomandita semplice, possa costituire capitale sociale di base per la trasformazione in societa' di capitali e rimanere immutato sotto la nuova veste giuridica, in contrasto con quello risultante dalla perizia di stima. l' a. esclude che il patrimonio netto possa costituire anche capitale sociale agli effetti civili, soprattutto in base alla considerazione che nella legislazione civile manca una norma di richiamo della norma fiscale e che l' art. 13 del citato decreto n. 689 e' diretto a regolare rapporti di natura esclusivamente tributaria, con efficacia circoscritta alla sfera impositiva. la nuova societa' di capitali non puo' pertanto assumere altro capitale sociale che quello di perizia. per quanto riguarda l' iscrizione o meno delle plusvalenze risultanti dalla perizia di stima, l' a. precisa che si tratta di facolta' nel solo caso di trasformazione da uno ad altro tipo di societa' di capitali, mentre nel caso di trasformazione di societa' di persone in societa' di capitali e' inevitabile l' iscrizione e conseguente tassazione delle plusvalenze emergenti dalla perizia di stima.
art. 13 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689 art. 2498 comma 2 c.c. art. 2295 c.c. art. 2343 c.c. art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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