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| IDG801000180 | |
| 80.10.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carrubba sebastiano
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| sulla tassabilita' della liquidazione corrisposta da una societa' di
persone al socio recedente o ai suoi eredi
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| Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 1, pag. 8-13
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| d23062; d23072; d23062; d23113; d23112; d312108; d312118; d312126
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| ricordata a grandi linee la normativa civilistica che disciplina lo
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, l' a.
osserva che solo nel caso in cui la liquidazione abbia un valore
superiore alla quota sottoscritta e versata all' atto dell'
instaurazione del rapporto sociale sorge la necessita' di verificare
se si concretizzano i presupposti della tassazione del maggior
valore. secondo l' a. in presenza di una eccedenza di valore si
verificano sempre i presupposti della tassazione, da applicare
peraltro depurando l' eccedenza delle somme costituenti vera e
propria restituzione. nel caso in cui la liquidazione venga riscossa
dagli eredi per sopravvenuto decesso del socio, la tassazione deve
aver luogo a nome di quest' ultimo in base alla dichiarazione
compilata dagli eredi. nel caso di liquidazione della quota del socio
defunto a favore degli eredi, il credito vantato dal dante causa nei
confronti della societa' fa parte dell' asse ereditario e quindi di
un' entita' patrimoniale da includere nella denuncia di successione,
mentre le somme eventualmente riscosse dagli eredi a titolo di utile
prodottosi nei confronti del socio defunto (e come tale distintamente
indicato nella liquidazione) non perdono la loro natura di reddito e
vanno dichiarate ai fini dell' imposizione diretta. l' a. osserva che
nelle avvertenze per la compilazione della dichiarazione delle
societa' si esclude praticamente che la societa' ed il socio
comprenda nella dichiarazione gli utili spettanti al socio deceduto
nel corso dell' anno, in quanto si da' rilevanza solo ai soci per i
quali vige il contratto sociale al 31 dicembre. l' a. auspica infine
l' intervento di un chiarimento del ministero delle finanze,
esprimendo perplessita' in merito alle istruzioni emanate dallo
stesso in materia.
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| art. 2285 c.c.
art. 2289 c.c.
art. 2284 c.c.
art. 80 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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