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131500
IDG801000180
80.10.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
sulla tassabilita' della liquidazione corrisposta da una societa' di persone al socio recedente o ai suoi eredi
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 1, pag. 8-13
d23062; d23072; d23062; d23113; d23112; d312108; d312118; d312126
ricordata a grandi linee la normativa civilistica che disciplina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, l' a. osserva che solo nel caso in cui la liquidazione abbia un valore superiore alla quota sottoscritta e versata all' atto dell' instaurazione del rapporto sociale sorge la necessita' di verificare se si concretizzano i presupposti della tassazione del maggior valore. secondo l' a. in presenza di una eccedenza di valore si verificano sempre i presupposti della tassazione, da applicare peraltro depurando l' eccedenza delle somme costituenti vera e propria restituzione. nel caso in cui la liquidazione venga riscossa dagli eredi per sopravvenuto decesso del socio, la tassazione deve aver luogo a nome di quest' ultimo in base alla dichiarazione compilata dagli eredi. nel caso di liquidazione della quota del socio defunto a favore degli eredi, il credito vantato dal dante causa nei confronti della societa' fa parte dell' asse ereditario e quindi di un' entita' patrimoniale da includere nella denuncia di successione, mentre le somme eventualmente riscosse dagli eredi a titolo di utile prodottosi nei confronti del socio defunto (e come tale distintamente indicato nella liquidazione) non perdono la loro natura di reddito e vanno dichiarate ai fini dell' imposizione diretta. l' a. osserva che nelle avvertenze per la compilazione della dichiarazione delle societa' si esclude praticamente che la societa' ed il socio comprenda nella dichiarazione gli utili spettanti al socio deceduto nel corso dell' anno, in quanto si da' rilevanza solo ai soci per i quali vige il contratto sociale al 31 dicembre. l' a. auspica infine l' intervento di un chiarimento del ministero delle finanze, esprimendo perplessita' in merito alle istruzioni emanate dallo stesso in materia.
art. 2285 c.c. art. 2289 c.c. art. 2284 c.c. art. 80 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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