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Documento


131502
IDG801000182
80.10.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. v 30 maggio 1978, n. 9824
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 3, pag. 199
d21510
pur condividendo in linea di principio l' affermazione giurisprudenziale secondo cui la redazione della dichiarazione dei redditi su modelli non predisposti dall' amministrazione finanziaria non era per il passato equiparabile all' omessa dichiarazione, l' a. ritiene che il principio non fosse fondatamente invocabile nel caso il contribuente avesse indicato gli immobili venduti, pur precisando i nominativi degli acquirenti, su di un foglio diverso dall' apposito quadro. osserva infatti che condizione di esistenza della dichiarazione e' pur sempre l' enunciazione di tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dei valori imponibili dei redditi. attualmente la questione formale e' superata in quanto e' previsto che le dichiarazioni debbano essere redatte a pena di nullita' su stampati conformi ai modelli ministeriali.
art. 8 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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