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| IDG801000184 | |
| 80.10.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| sulla interpretazione degli atti registrati nell' abrogata e nella
vigente normativa
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| nota a cass. sez. i 9 maggio 1979, n. 2658
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 3-4
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d210; d23100; d306011
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| l' a. ricorda che secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza
meno recente non rientravano nell' ambito di applicazione dell' art.
8 della previgente legge di registro (che consentiva la tassazione
degli atti per il loro effettivo contenuto) i negozi indiretti,
mentre la piu' recente giurisprudenza della corte di cassazione ha
mutato indirizzo, facendo leva sul profilo fraudolento. secondo l' a.
il profilo fraudolento dell' atto costituisce un elemento
interpretativo del tutto estraneo al contenuto ed all'
interpretazione dello stesso e la ricerca degli effetti giuridici di
un atto mediante l' esame di altra scrittura viola il principio
secondo cui oggetto principale dell' indagine e' pur sempre il testo
dell' atto soggetto all' imposta. il profilo fraudolento potrebbe
considerarsi rilevante solo qualora i negozi collegati fossero
contenuti nello stesso atto. in particolare l' a. rileva l'
infondatezza della tesi criticata con riguardo all' art. 19 della
vigente legge sull' imposta di registro, che fa specifico riferimento
agli effetti giuridici degli atti.
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| art. 8 comma 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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