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131507
IDG801000188
80.10.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 8 gennaio 1980, n. 114
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 36-37
d23103; d31300; d31366
premesso che la giurisprudenza delle sezioni unite della corte di cassazione ha escluso in passato che il concordato fallimentare abbia un fondamento pattizio o contrattuale, l' a. osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza in rassegna dalla sezione i della suprema corte, dalla disciplina dell' imposta di registro emerge chiaramente che la sentenza di omologazione sconta la sola imposta fissa, mentre il concordato, preventivo o fallimentare, da registrare dopo l' omologazione deve essere assoggettato all' imposta proporzionale sulla somma che il debitore si e' obbligato a soddisfare, salvo l' autonoma tassazione di altre eventuali convenzioni contenute nel concordato stesso. nessuna innovazione in materia si e' registrata con la nuova disciplina dell' imposta di registro.
art. 81 comma 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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