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131508
IDG801000189
80.10.00189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 23 gennaio 1980, n. 551
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 42-43
d23061; d23068; d23031; d23037; d2145; d2141; d211; d2182
l' a. precisa che secondo l' orientamento della corte di cassazione una nuova legge che disciplini in modo diverso il rapporto controverso sotto il profilo processuale o sostanziale prevale su quella previgente in modo tale che, se sopravviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, il giudice deve conformare la propria decisione alla nuova normativa; la nuova legge si applica peraltro ai rapporti giuridici sorti anteriormente solo se e' diretta a disciplinare gli effetti di un atto o fatto generatore del rapporto od a togliere efficacia alle conseguenze attuali e future del fatto stesso. sulla base di tale principio secondo l' a. e' esatto escludere l' efficacia retroattiva dell' art. 8 della legge n. 576 del 1975 (che ha inteso disciplinare gli effetti di un' azione esecutiva intrapresa, dopo la sua entrata in vigore, nei confronti della moglie quale condebitrice d' imposta) nei riguardi di un giudizio, pendente all' entrata in vigore della nuova legge, sulla legittimita' di un' azione esecutiva intrapresa, prima dell' entrata in vigore, nei confronti della moglie quale responsabile d' imposta.
art. 8 l. 2 dicembre 1975, n. 576
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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