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| IDG801000189 | |
| 80.10.00189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. i 23 gennaio 1980, n. 551
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 42-43
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| d23061; d23068; d23031; d23037; d2145; d2141; d211; d2182
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| l' a. precisa che secondo l' orientamento della corte di cassazione
una nuova legge che disciplini in modo diverso il rapporto
controverso sotto il profilo processuale o sostanziale prevale su
quella previgente in modo tale che, se sopravviene tra la
deliberazione e la pubblicazione della sentenza, il giudice deve
conformare la propria decisione alla nuova normativa; la nuova legge
si applica peraltro ai rapporti giuridici sorti anteriormente solo se
e' diretta a disciplinare gli effetti di un atto o fatto generatore
del rapporto od a togliere efficacia alle conseguenze attuali e
future del fatto stesso. sulla base di tale principio secondo l' a.
e' esatto escludere l' efficacia retroattiva dell' art. 8 della legge
n. 576 del 1975 (che ha inteso disciplinare gli effetti di un' azione
esecutiva intrapresa, dopo la sua entrata in vigore, nei confronti
della moglie quale condebitrice d' imposta) nei riguardi di un
giudizio, pendente all' entrata in vigore della nuova legge, sulla
legittimita' di un' azione esecutiva intrapresa, prima dell' entrata
in vigore, nei confronti della moglie quale responsabile d' imposta.
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| art. 8 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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