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131509
IDG801000190
80.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
sui termini per il ricorso in cassazione contro decisione della c. tributaria centrale
nota a cass. sez. i 30 gennaio 1980, n. 698
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 50-53
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d200; d2175; d21722; d40410; d40730
l' a. critica la sentenza con cui la corte di cassazione ha affermato che il termine per il ricorso in cassazione contro decisione della commissione tributaria centrale e' di 60 giorni quando la notifica sia stata eseguita presso il procuratore costituito del contribuente, mentre per il contribuente non rappresentato e per l' ufficio finanziario (che non puo' essere rappresentato) opera il termine di un anno dalla notifica della decisione. l' a. osserva che tale tesi darebbe luogo a situazioni differenziate a pregiudizio del contribuente, in quanto il contribuente con procuratore costituito non avrebbe la possibilita' di abbreviare il termine notificando la decisione all' ufficio finanziario, non potendo quest' ultimo avere un procuratore costituito. secondo l' a. l' inconveniente si elimina considerando che il sistema del contenzioso tributario non conosce la rappresentanza tecnico-giuridica nel senso voluto dal codice di procedura civile, le cui norme devono pertanto essere necessariamente adattate con la ricerca di una regola che non comporti violazioni del principio di uguaglianza. secondo l' a. tale regola e' la seguente: il termine normale e' quello di un anno decorrente dalla pubblicazione della decisione, ma puo' essere abbreviato se nel corso dell' anno le parti provvedono alla notifica ed e' di 60 giorni decorrenti dalla notifica (piu' precisamente dalla prima notifica se vi e' stato scambio di notifiche tra le parti).
art. 325 c.p.c. art. 330 c.p.c. art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 326 c.p.c. art. 32 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 3 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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