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| IDG801000190 | |
| 80.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| sui termini per il ricorso in cassazione contro decisione della c.
tributaria centrale
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| nota a cass. sez. i 30 gennaio 1980, n. 698
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 50-53
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d200; d2175; d21722; d40410; d40730
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| l' a. critica la sentenza con cui la corte di cassazione ha affermato
che il termine per il ricorso in cassazione contro decisione della
commissione tributaria centrale e' di 60 giorni quando la notifica
sia stata eseguita presso il procuratore costituito del contribuente,
mentre per il contribuente non rappresentato e per l' ufficio
finanziario (che non puo' essere rappresentato) opera il termine di
un anno dalla notifica della decisione. l' a. osserva che tale tesi
darebbe luogo a situazioni differenziate a pregiudizio del
contribuente, in quanto il contribuente con procuratore costituito
non avrebbe la possibilita' di abbreviare il termine notificando la
decisione all' ufficio finanziario, non potendo quest' ultimo avere
un procuratore costituito. secondo l' a. l' inconveniente si elimina
considerando che il sistema del contenzioso tributario non conosce la
rappresentanza tecnico-giuridica nel senso voluto dal codice di
procedura civile, le cui norme devono pertanto essere necessariamente
adattate con la ricerca di una regola che non comporti violazioni del
principio di uguaglianza. secondo l' a. tale regola e' la seguente:
il termine normale e' quello di un anno decorrente dalla
pubblicazione della decisione, ma puo' essere abbreviato se nel corso
dell' anno le parti provvedono alla notifica ed e' di 60 giorni
decorrenti dalla notifica (piu' precisamente dalla prima notifica se
vi e' stato scambio di notifiche tra le parti).
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| art. 325 c.p.c.
art. 330 c.p.c.
art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 326 c.p.c.
art. 32 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 3 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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