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131510
IDG801000191
80.10.00191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
sulla determinazione dell' imponibile "deciso" ai fini del condono ex d.l. 660/773 nel caso di giudizio di rinvio pendente davanti alla commissione di ii grado
nota a cass. sez. i 21 febbraio 1980, n. 1241
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 54-57
d2195; d21717; d21718; d21719; d2175
l' a. precisa che in base alla normativa sul condono se entro il 31 ottobre 1973 sono state notificate altre decisioni o sentenze l' ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o solo dal contribuente, l' imposta condonabile e' determinata assumendo come imponibile quello risultante dall' ultima pronuncia di merito. secondo l' a. tale imponibile e' quello determinato, in rettifica di un reddito accertato, dalle commissioni tributarie a cognizione piena, cioe' che possono rettificare l' accertato in base ad un apprezzamento (accertativo, estimativo e giuridico) dei fatti: essendo la commissione centrale giudice a cognizione limitata, l' imponibile in questione puo' essere solo quello deciso dalla commissione tributaria di ii grado (o dalla decisione di i grado quando quella di ii grado ha annullato del tutto l' accertamento riformando quella di i grado). dissentendo dalla tesi della corte di cassazione, l' a. esclude pertanto la legittimita' dell' operato dell' ufficio finanziario che, senza attendere la pronuncia della commissione di ii grado, abbia definito il condonabile, con conseguente iscrizione a ruolo, sulla base dei principi di diritto stabiliti nella decisione di rinvio della commissione tributaria centrale.
art. 2 lett. e d.l. 5 novembre 1973, n. 660
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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