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| IDG801000191 | |
| 80.10.00191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| sulla determinazione dell' imponibile "deciso" ai fini del condono ex
d.l. 660/773 nel caso di giudizio di rinvio pendente davanti alla
commissione di ii grado
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| nota a cass. sez. i 21 febbraio 1980, n. 1241
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 54-57
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| d2195; d21717; d21718; d21719; d2175
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| l' a. precisa che in base alla normativa sul condono se entro il 31
ottobre 1973 sono state notificate altre decisioni o sentenze l'
ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via
principale da entrambe le parti o solo dal contribuente, l' imposta
condonabile e' determinata assumendo come imponibile quello
risultante dall' ultima pronuncia di merito. secondo l' a. tale
imponibile e' quello determinato, in rettifica di un reddito
accertato, dalle commissioni tributarie a cognizione piena, cioe' che
possono rettificare l' accertato in base ad un apprezzamento
(accertativo, estimativo e giuridico) dei fatti: essendo la
commissione centrale giudice a cognizione limitata, l' imponibile in
questione puo' essere solo quello deciso dalla commissione tributaria
di ii grado (o dalla decisione di i grado quando quella di ii grado
ha annullato del tutto l' accertamento riformando quella di i grado).
dissentendo dalla tesi della corte di cassazione, l' a. esclude
pertanto la legittimita' dell' operato dell' ufficio finanziario che,
senza attendere la pronuncia della commissione di ii grado, abbia
definito il condonabile, con conseguente iscrizione a ruolo, sulla
base dei principi di diritto stabiliti nella decisione di rinvio
della commissione tributaria centrale.
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| art. 2 lett. e d.l. 5 novembre 1973, n. 660
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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