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131511
IDG801000192
80.10.00192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a tar lo 29 agosto 1979, n. 579
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 60
d23063; d23073; d2174; d153; d2176; d21900
condividendo solo in parte l' avviso giurisprudenziale, l' a. ritiene che nel caso di provvedimento negativo dell' ufficio delle imposte dirette in ordine all' adozione di particolari criteri di valutazione delle rimanenze si versi in materia di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo) del contribuente, ma critica l' affermazione secondo cui il sindacato sul buon uso del potere discrezionale di autorizzare o meno l' adozione del criterio proposto da parte dell' ufficio apparterrebbe ai tribunali amministrativi regionali non alle commissioni tributarie. secondo l' a. il sistema del contenzioso tributario e' informato al principio secondo cui ogni lesione di diritto soggettivo o di interesse legittimo che ha luogo nell' applicazione delle imposte attribuite alla competenza delle commissioni tributarie e' sindacabile esclusivamente da parte delle stesse.
art. 75 comma 2 d.p.r. 2. settembre 1973, n. 597 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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