| 131512 | |
| IDG801000193 | |
| 80.10.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| redazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a ord. comm. i grado alessandria 15 dicembre 1978
| |
| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 62-63
| |
| | |
| d23156; d23154; d200
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. critica le tesi enunciate nell' ordinanza in rassegna a
sostegno dei dubbi di legittimita' costituzionale degli artt. 43, i
comma e 58, iv comma, del decreto sull' iva. in merito alla tesi
relativa al preteso trattamento piu' sfavorevole di chi omette la
dichiarazione rispetto a chi la presenta in ritardo l' a. osserva che
la decisione ha posto a confronto due ipotesi non omogenee quali la
tardiva dichiarazione rilevata direttamente dall' ufficio e l' omessa
dichiarazione constatata in occasione di accessi, verifiche ed
indagini, concludendo che la possibilita' di definizione con il
pagamento del sesto del massimo della pena doveva ritenersi ammessa
solo nel secondo caso e non anche nel primo. premesso che l'
argomentazione appare superata alla luce del nuovo testo dell' art.
58, l' a. rileva comunque che la lamentata disparita' di trattamento
si riferisce non gia' alla distinzione tra ritardo ed omissione, ma
alla limitazione relativa ai casi in cui doveva ritenersi ammesso il
ricorso alla definizione delle violazioni. circa il preteso contrasto
con il principio di uguaglianza per il trattamento uguale di
situazioni radicalmente diverse l' a. osserva che per il ritardo non
eccedente i 30 giorni e' prevista la riduzione della pena ad un
quarto e che l' equiparazione ai fini sanzionatori del ritardo
eccedente i 30 giorni a quello dell' omissione non appare arbitraria,
in quanto giustificata dal preminente interesse del fisco al
sollecito adempimento degli obblighi tributari.
| |
| art. 43 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24
art. 8 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94
art. 3 cost.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |