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131512
IDG801000193
80.10.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a ord. comm. i grado alessandria 15 dicembre 1978
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 62-63
d23156; d23154; d200
l' a. critica le tesi enunciate nell' ordinanza in rassegna a sostegno dei dubbi di legittimita' costituzionale degli artt. 43, i comma e 58, iv comma, del decreto sull' iva. in merito alla tesi relativa al preteso trattamento piu' sfavorevole di chi omette la dichiarazione rispetto a chi la presenta in ritardo l' a. osserva che la decisione ha posto a confronto due ipotesi non omogenee quali la tardiva dichiarazione rilevata direttamente dall' ufficio e l' omessa dichiarazione constatata in occasione di accessi, verifiche ed indagini, concludendo che la possibilita' di definizione con il pagamento del sesto del massimo della pena doveva ritenersi ammessa solo nel secondo caso e non anche nel primo. premesso che l' argomentazione appare superata alla luce del nuovo testo dell' art. 58, l' a. rileva comunque che la lamentata disparita' di trattamento si riferisce non gia' alla distinzione tra ritardo ed omissione, ma alla limitazione relativa ai casi in cui doveva ritenersi ammesso il ricorso alla definizione delle violazioni. circa il preteso contrasto con il principio di uguaglianza per il trattamento uguale di situazioni radicalmente diverse l' a. osserva che per il ritardo non eccedente i 30 giorni e' prevista la riduzione della pena ad un quarto e che l' equiparazione ai fini sanzionatori del ritardo eccedente i 30 giorni a quello dell' omissione non appare arbitraria, in quanto giustificata dal preminente interesse del fisco al sollecito adempimento degli obblighi tributari.
art. 43 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 art. 8 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 art. 3 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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