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Documento


131535
IDG801000219
80.10.00219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. ii grado ferrara 20 giugno 1978
Boll. trib., an. 47 (1980), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21513; d2194
l' a., condividendo la decisione annotata, ritiene che la riduzione della pena pecuniaria, nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione, debba essere effettuata con riguardo alla misura gia' ridotta in virtu' del decreto ministeriale del 1931.
art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.m. 1 settembre 1931
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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