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131563
IDG801000250
80.10.00250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. i grado venezia 24 gennaio 1980
Boll. trib., an. 47 (1980), fasc. 6 (30 marzo), pag. 482
d23158; d2175
l' a. esprimendo disagio per le rigorose conclusioni della pronunzia in rassegna, indica una diversa soluzione al problema della rilevanza della riduzione dell' imposta accertata in sede di decisione della commissione tributaria non irrevocabile, rispetto alla legittimita' dell' ingiunzione emessa per il recupero dell' iva nella misura del terzo dell' ammontare accertato dall' ufficio. secondo l' a. nel caso in esame il credito erariale sussiste ed e' esigibile non gia' nella misura di un terzo dell' accertato originariamente, ma in quella misura eventualmente maggiore o minore, rapportata, per la quota prevista gradualmente, all' ammontare accertato dall' ultima decisione di commissione, pur non definitiva, intervenuta (salvo debenza degli interessi per il ritardo nel pagamento).
art. 60 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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