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131570
IDG801000257
80.10.00257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. i grado siracusa 25 giugno 1979
Boll. trib., an. 47 (1980), fasc. 7 (15 aprile), pag. 556-557
d23063; d21831; d21901
l' a. critica la sentenza in commento, assumendo che la stessa non considera che la legge che ha disciplinato la riliquidazione dell' imposta per decumulo non contiene alcuna disposizione di carattere retroattivo, laddove prevede che - in sede di riliquidazione - gli interessi e la soprattassa non possono superare complessivamente l' importo degli interessi e soprattassa sulla differenza tra l' imposta risultante dalla dichiarazione e la somma gia' versata. secondo l' a., nel, caso in esame, se anche riconducendo all' esatto importo l' ammontare della ritenuta d' acconto, erroneamente indicato nella dichiarazione precedente, il contribuente non doveva versare alcuna imposta, non e' tenuto a soprattasse e interessi per l' imposta riliquidata; ma, se l' erronea indicazione delle ritenute d' acconto si e' risolta in un minor versamento d' imposta, e la riliquidazione da' luogo ad iscrizione l' imposta, su questa sono dovuti interessi e soprattassa.
l. 9 dicembre 1977, n. 909 art. 17 l. 21 dicembre 1975, n. 576
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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