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Documento


131598
IDG801000287
80.10.00287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a trib. lucca 17 settembre 1979
Boll. trib., an. 47 (1980), fasc. 10 (30 maggio), pag. 800
d23154
l' a. concorda con la prima massima della decisione in rassegna per cui chi emette fattura iva ha il dovere di addebitare in via di rivalsa l' imposta al cliente, sia pur se privato consumatore. ritiene, invece, in contrasto con la seconda massima, che l' esercizio della rivalsa non e' subordinato alla annotazione della fattura nel registro delle fatture, salvo naturalmente l' applicabilita' delle relative sanzioni.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 27 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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