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| IDG800601171 | |
| 80.06.01171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giacobbe giovanni
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| in tema di effetti dell' azione revocatoria fallimentare, esercitata
a carico dell' acquirente di bene del coniuge del fallito, nei
confronti del terzo subacquirente
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| nota a cass. sez. ii civ. 13 dicembre 1979, n. 6498
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 294-297
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d313330
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| la questione di specie concerne la individuazione della condizione
giuridica dell' acquirente dal soggetto che a sua volta aveva
acquistato dal coniuge del fallito e nei cui confronti era stata
esperita positivamente azione revocatoria fallimentare; si tratta
cioe' di precisare se e in qual misura l' azione revocatoria
esercitata nei confronti del terzo acquirente possa pregiudicare i
livelli acquisiti dal terzo subacquirente. in primo luogo viene in
considerazione l' art. 70 legge fallimentare secondo cui in
applicazione della presunzione muciana il curatore e' legittimato ad
apprendere il possesso dei beni che si presume acquistati con i
denari del fallito. l' a. concordando con la pronunzia annotata
osserva che stante la eccezionalita' dell' istituto definito dall'
art. 70 l. fallimentare e la corretta interpretazione che, alla luce
del nuovo diritto di famiglia, ad esso deve essere assegnato, si deve
ritenere che, ricorrendo le combinazioni dell' art. 70 capoverso 1,
il curatore non puo' procedere alla diretta ed immediata apprensione
dei beni ma solo e' legittimato a promuovere la relativa azione.
sotto quest' angolo visuale quindi la diversa portata che l' azione
revocatoria fallimentare puo' assumere in un sistema di regime di
comunione legale di beni fra coniugi sembra di rilevante interesse
anche in relazione alla determinazione degli effetti che possono
conseguire rispetto ai terzi subacquirenti. al riguardo sembra
coerente l' affermazione della sentenza secondo cui il terzo
subacquirente non e' direttamente e necessariamente pregiudicato
dalla sentenza che pronunzia la revocazione rispetto all' atto
compiuto dal suo dante causa. ove manchi infatti nel terzo
subacquirente la buona fede nell' acquisto il curatore e' tenuto ad
esercitare anche nei suoi confronti l' azione revocatoria.
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| art. 70 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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