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131649
IDG800601171
80.06.01171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giacobbe giovanni
in tema di effetti dell' azione revocatoria fallimentare, esercitata a carico dell' acquirente di bene del coniuge del fallito, nei confronti del terzo subacquirente
nota a cass. sez. ii civ. 13 dicembre 1979, n. 6498
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 294-297
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d313330
la questione di specie concerne la individuazione della condizione giuridica dell' acquirente dal soggetto che a sua volta aveva acquistato dal coniuge del fallito e nei cui confronti era stata esperita positivamente azione revocatoria fallimentare; si tratta cioe' di precisare se e in qual misura l' azione revocatoria esercitata nei confronti del terzo acquirente possa pregiudicare i livelli acquisiti dal terzo subacquirente. in primo luogo viene in considerazione l' art. 70 legge fallimentare secondo cui in applicazione della presunzione muciana il curatore e' legittimato ad apprendere il possesso dei beni che si presume acquistati con i denari del fallito. l' a. concordando con la pronunzia annotata osserva che stante la eccezionalita' dell' istituto definito dall' art. 70 l. fallimentare e la corretta interpretazione che, alla luce del nuovo diritto di famiglia, ad esso deve essere assegnato, si deve ritenere che, ricorrendo le combinazioni dell' art. 70 capoverso 1, il curatore non puo' procedere alla diretta ed immediata apprensione dei beni ma solo e' legittimato a promuovere la relativa azione. sotto quest' angolo visuale quindi la diversa portata che l' azione revocatoria fallimentare puo' assumere in un sistema di regime di comunione legale di beni fra coniugi sembra di rilevante interesse anche in relazione alla determinazione degli effetti che possono conseguire rispetto ai terzi subacquirenti. al riguardo sembra coerente l' affermazione della sentenza secondo cui il terzo subacquirente non e' direttamente e necessariamente pregiudicato dalla sentenza che pronunzia la revocazione rispetto all' atto compiuto dal suo dante causa. ove manchi infatti nel terzo subacquirente la buona fede nell' acquisto il curatore e' tenuto ad esercitare anche nei suoi confronti l' azione revocatoria.
art. 70 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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