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| IDG800601173 | |
| 80.06.01173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nigro alessandro
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| sull' efficacia probatoria degli estratti di saldaconti bancari
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| nota a cass. sez. i civ. 5 novembre 1979, n. 5729
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 353-356
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d31362; d3156; d30820
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| l' art. 102 della legge bancaria stabilisce che "l' istituto di
emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico possono
chiedere il decreto di ingiunzione.... anche in base all' estratto
dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno
dei dirigenti dell' istituto, il quale deve altresi' dichiarare che
il credito e' vero e liquido". il problema e' quello della
possibilita' di riconoscere agli estratti dei saldaconti bancari
valore probatorio non solo nel procedimento monitorio ma anche negli
ordinari giudizii di cognizione nonche' nei procedimenti di
accertamento del passivo nel fallimento: problema su cui si sono
formati in giurisprudenza e dottrina orientamenti contrastanti. l' a.
osserva che tali estratti sono sicuramente destinati ad assumere
rilevanza probatoria ai sensi dell' art. 2710 c.c. e quindi in
procedimenti diversi da quello monitorio allo stesso modo degli
estratti considerati dall' art. 634 c.c.. e' indubbio infatti che,
ove si tratti di controversia con altro imprenditore e relativa a
rapporti inerenti all' esercizio dell' impresa, l' estratto autentico
di cui a quest' ultima disposizione non forma soltanto la prova
scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ma
somministra altresi' elementi di prova utilizzabili, a norma dell'
art. 2710 c.c., anche nell' eventuale successiva fase di cognizione
piena.
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| art. 102 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 2710 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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