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131650
IDG800601173
80.06.01173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nigro alessandro
sull' efficacia probatoria degli estratti di saldaconti bancari
nota a cass. sez. i civ. 5 novembre 1979, n. 5729
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 353-356
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d31362; d3156; d30820
l' art. 102 della legge bancaria stabilisce che "l' istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione.... anche in base all' estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell' istituto, il quale deve altresi' dichiarare che il credito e' vero e liquido". il problema e' quello della possibilita' di riconoscere agli estratti dei saldaconti bancari valore probatorio non solo nel procedimento monitorio ma anche negli ordinari giudizii di cognizione nonche' nei procedimenti di accertamento del passivo nel fallimento: problema su cui si sono formati in giurisprudenza e dottrina orientamenti contrastanti. l' a. osserva che tali estratti sono sicuramente destinati ad assumere rilevanza probatoria ai sensi dell' art. 2710 c.c. e quindi in procedimenti diversi da quello monitorio allo stesso modo degli estratti considerati dall' art. 634 c.c.. e' indubbio infatti che, ove si tratti di controversia con altro imprenditore e relativa a rapporti inerenti all' esercizio dell' impresa, l' estratto autentico di cui a quest' ultima disposizione non forma soltanto la prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ma somministra altresi' elementi di prova utilizzabili, a norma dell' art. 2710 c.c., anche nell' eventuale successiva fase di cognizione piena.
art. 102 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 2710 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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