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Documento


131651
IDG800601174
80.06.01174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piga franco
nuovi criteri di discriminazione delle giurisdizioni amministrativa e ordinaria: siamo ad una svolta?
nota a cass. sez. un. 2 novembre 1979, n. 5688 cass. sez. un. 6 ottobre 1979, n. 5172
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 366-370
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d1520
l' a. osserva che le sezioni unite della cassazione, che hanno sempre dato un contributo importante nella fissazione dei criteri di riparto della competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, sembrano oggi impegnate in un' opera di revisione dei principi dando nuovo spazio alla competenza dei giudici ordinari. in particolare in presenza di una domanda di tutela di diritti fondamentali non solo individuali ma soprattutto sociali, la giurisprudenza ordinaria tende ad attrarre nel proprio seno un complesso di rapporti per i quali verrebbe invece naturale pensare che la tutela giuridica si debba realizzare non in forma individuale ma generale e pubblica e percio' attraverso il corretto esercizio della funzione amministrativa e il conseguente controllo della stessa. l' a. osserva al riguardo che, quando sulla sfera degli interessi del singolo interferisce la funzione pubblica attraverso atti volti al perseguimento dei fini pubblici dell' amministrazione, il rapporto che si costituisce e' sempre di diritto pubblico e deve potersi svolgere e realizzare nell' interesse generale senza che i giudici ordinari possano ne' imporre comportamenti positivi o negativi ne' annullare o comunque rimuovere atti della p.a.. questo non significa che gli interessi del cittadino restino senza tutela. significa invece che difronte a situazioni del genere si apre una via giuridica diversa e si prospettano altre soluzioni di giustizia volte a garantire la contemporanea tutela dell' interesse pubblico e privato.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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