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Documento


131656
IDG800601179
80.06.01179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
preden roberto
inapplicabilita' dell' equo canone ai "residence"
nota a pret. roma 30 maggio 1979
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 507-513
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30640
la sentenza affronta la questione della applicabilita' della legge sull' equo canone nei rapporti instaurati tra il gestore di un residence e le persone ospitate. per residence si intende quegli immobili nei quali un soggetto avvalendosi di un' adeguata organizzazione di persone e mezzi fornisce alla persona ospitata oltre al godimento di uno o piu' locali arredati, ulteriori servizi (servizio biancheria, pulizia locali, altri servizi). il contratto concluso tra il gestore e la persona ospitata va qualificato come un contratto d' albergo la cui natura atipica e' incontestabile; occorre stabilire pero' quale sia la sua disciplina giuridica. l' a. osserva che il regime del contratto va desunta dalla combinata applicazione delle norme dettate per i contratti atipici a cui corrispondono le varie prestazioni in esso rilevabili; il richiamo di tali frammenti di normativa sara' possibile pero' solo dopo aver rigorosamente vagliato se essi si armonizzano con il peculiare regolamento di interessi realizzato dalle parti con il contratto innominato, nel senso che siano compatibili con la causa unitaria dello schema atipico alla cui realizzazione le varie prestazioni concorrono in rapporto di inscindibile connessione. da tale operazione deriva che il corrispettivo, in particolare, non e' ricollegabile ad uno piuttosto che ad un altro dei negozi tipici presenti nella fattispecie complessa e sussiste quindi un ostacolo invalicabile per l' estensione analogica ad esso delle norme in tema di canoni delle locazioni dettati dalla legge n. 392 del 1978.
l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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