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131709
IDG800601646
80.06.01646 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bello antonio
nota a trib. perugia 5 novembre 1979
Sicur. soc., an. 35 (1980), fasc. 1, pag. 124-127
d9228; d7030
la sentenza annotata afferma che non puo' sussistere l' obbligo assicurativo, non trattandosi di attivita' lavorativa, per le prestazioni che un religioso deve fornire, in conseguenza al suo status, all' ordine cui ha aderito; mentre tale obbligo sussiste quando presti un' attivita' retributiva, anche a favore dell' ordine, che chiunque, religioso o non, puo' effettuare. osserva l' a. che tale sentenza, pur ineccepibile dal punto di vista formale, ha per conseguenza una grave sperequazione tra cittadini che esercitano lo stesso lavoro, poiche' l' ordinamento canonico sostituisce quello costituzionale. la disarmonia non sembra superabile senza una revisione dei principi stessi che la determinano, quali sono formulati negli accordi lateranensi.
l. 3 marzo 1956, n. 392 c. cost. 9 giugno 1977, n. 108 art. 7 cost. art. 23 tr. italia santa sede
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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