| il problema relativo alla presenza dei nomi degli autori nei
materiali pubblicitari destinati a reclamizzare un' opera
cinematografica e' stato, in questa ordinanza, risolto nel senso a)
della inesistenza di un obbligo legale, facente carico all' operatore
pubblicitario di menzionare il nome degli autori, e cio' in
considerazione dell' art. 48 l. n. 633 del 1941; b) sussistenza di un
obbligo legale di riservare agli autori, in sede pubblicitaria, la
parita' di trattamento, sia per la presenza del loro nome, sia per la
"forma" grafica di tale presenza. l' a. non condivide il primo
principio enunciato nell' ordinanza, ricordando che, dall' insieme
delle disposizioni legislative in materia, si evince l' esigenza che
l' opera dell' ingegno non venga staccata dal suo autore, dovendosi
far risaltare il rapporto genetico che sta alla base della sua
creazione e della protezione del diritto d' autore. questo in linea
generale; ci sono infatti, afferma l' a., particolari casi, rispetto
ai quali non e' intollerabile l' omessa menzione degli autori dell'
opera, data la varieta' delle forme di pubblicita' di cui puo' essere
oggetto l' opera cinematografica. l' a. condivide invece il secondo
principio enunciato dalla annotata ordinanza.
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