| 131719 | |
| IDG800601725 | |
| 80.06.01725 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| galtieri gino
| |
| la ratifica della convenzione di berna nell' atto di parigi e l'
adeguamento della legislazione italiana
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 4, pag. 911-927
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d311321; d8161; d8830
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| con l' emanazione del d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 si e' concluso l'
iter per la ratifica della convenzione di berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche nel testo riveduto a parigi nel
1971, (il c.d. atto di parigi). la prima delle norme emanate con il
d.p.r. citato risolve la questione della protezione dell' opera
fotografica: devono considerarsi opere fotografiche solo le
fotografie aventi carattere creativo. a questo proposito l' a. mette
in rilievo la difficolta' di una distinzione di tal genere. la
seconda delle norme delegate, contenuta nell' art. 2 del d.p.r.
riguarda il diritto morale d' autore. le norme delegate riguardanti
la durata della protezione sono quelle contenute negli artt. 3 e 4
del d.p.r. 19/79, relative alle opere cinematografiche ed alle opere
fotografiche. il termine generale di protezione vigente in italia e'
sempre quello cinquantennale post mortem auctoris. in conclusione,
secondo l' a., le norme delegate contenute nel d.p.r. 19/79
consentono di ritenere che il nostro paese abbia ottemperato agli
obblighi previsti nell' art. 36 dell' atto di parigi al fine di
assicurare l' applicazione del nuovo testo della convenzione di berna
| |
| d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |