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131734
IDG800700087
80.07.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grasso alfio
alcune considerazioni sulla forma scritta ad substantiam nel contratto agrario ultranovennale
nota a trib. catania sez. agr. 25 gennaio 1978
Riv. dir. agr., an. 58 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 422-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d914; d30603
l' a. puntualizza brevemente i principi in tema di requisiti formali del contratto, con riferimento all' interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale che ha modificato il rigore dello schema codicistico, orientandosi per la validita' dei contratti ultranovennali in cui l' accettazione di una delle parti sia effettuata con atto separato o successivamente. ritiene che la sentenza si inquadri in tale orientamento evolutivo. per quanto concerne in particolare i contratti agrari, ritiene che, con la legislazione speciale che ha in sostanza travolto la disciplina codicistica, la prescrizione della forma solenne per la validita' del contratto ultranovennale non dovrebbe piu' trovare applicazione, tanto piu' in quanto si deve tener conto delle situazioni particolari, specialmente frequenti nell' italia meridionale, di contratti disciplinati dagli usi. sul problema della riduzione nei limiti del novennio del contratto ultranovennale privo di forma scritta, l' a. espone l' orientamento contrastante della dottrina e della giurisprudenza e ritiene che la soluzione vada ricercata con riguardo alla liceita' del contratto. a suo avviso andrebbero comunque riconosciuti gli effetti del contratto, non in contrasto con quelli della collettivita', analogamente a quanto stabilito per la mezzadria dall' art. 3 comma 2 legge n. 765 del 1964.
art. 1350 n. 9 c.c. art. 1350 n. 8 c.c. art. 1350 n. 6 c.c. art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 3 comma 2 l. 15 settembre 1964, n. 756
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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