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131773
IDG801200046
80.12.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lugo andrea
sul litisconsorzio nelle fasi di gravame del processo amministrativo
osservazione a cons. stato, sez. v, 11 novembre 1977, n. 993
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 261
d15308
l' a. non condivide la decisione del consiglio di stato nella parte in cui esclude che il ricorso contro le decisioni dei tribunali amministrativi regionali debba essere notificato anche a quei soggetti che, pur interessati al giudizio, non siano intervenuti come parti ricorso al testo unico del 1924 sull' impugnazione dei provvedimenti amministrativi davanti al consiglio di stato, mentre esiste una differenza decisiva tra il contraddittorio che si instaura all' inizio del giudizio e quello nelle fasi successive: nel primo caso si impugna infatti un provvedimento amministrativo; nel secondo una pronunzia giurisdizionale e quindi tutte le parti interessate devono poter intervenire nello stesso giudizio. occorrera' quindi applicare per analogia gli articoli del codice di procedura civile che prevedono la notificazione dell' impugnazione a tutti gli interessati.
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 331 c.p.c. art. 332 c.p.c.
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