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131777
IDG801200050
80.12.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cognetti stefano
l' art. 13 dello statuto dei lavoratori e la disciplina formale del rapporto di pubblico impiego
nota a cons. stato, ad. plen., 4 novembre 1977, n. 17
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 3, pag. 522-526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d143; d7406
l' art. 37 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), prevedendo l' applicazione dello statuto anche ai pubblici dipendenti, salvo che la materia non sia regolata da norme speciali, ha dato luogo a tre diverse interpretazioni, una restrittiva, una estensiva ed infine una intermedia che propende per un compromesso interpretativo e che e' quella preferita dall' a.. in pratica si tratta di cercare un adeguato contemperamento tra le norme sul pubblico impiego e quanto stabilito dallo statuto. la decisione del consiglio di stato propende invece per la tesi restrittiva, ritenendo che l' art. 13 dello stesso statuto, che prevede il trattamento relativo al ruolo superiore quando vengano svolte mansioni superiori, sia in contrasto con i rigidi criteri di qualifiche e retribuzioni del pubblico impiego. l' a. rileva l' effettiva difficolta' di una chiara soluzione del problema ed analizza quindi i rapporti tra i due sistemi normativi (pubblico e privato), arrivando alla conclusione che, o nel pubblico impiego si considera illegittimo il far svolgere mansioni superiori e quindi non si ammette l' applicabilita' dell' art. 13, oppure, se si accetta tale figura, non si puo' negare anche in tale settore l' applicazione dello stesso articolo.
art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
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