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131780
IDG801200053
80.12.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
postiglione amedeo
inosservanza delle ordinanze delle soprintendenze per il restauro dei beni culturali e sanzioni penali
nota a trib. roma 25 maggio 1978
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 6, pt. 3, pag. 1260-1267
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18255; d18256; d12007; d1317; d545
l' a. dissente dalla sentenza del tribunale di roma in base alla quale l' inosservanza delle ordinanze della soprintendenza per il restauro di beni culturali appartenenti a privati non costituisce reato. l' a. premette innanzitutto che una simile decisione contrasta con l' attuale coscienza del valore sociale dei beni culturali, che comporta dei limiti al diritto di proprieta', tanto da far parlare di beni "collettivi". sul piano tecnico-giuridico si possono rilevare molteplici contraddizioni. in particolare e' discutibile l' affermazione che la legge n. 1089 del 1939 non consentisse al ministro di imporre ai privati la conservazione dei beni culturali di loro proprieta' e che solo la legge n. 1552 del 1961 abbia affermato tale potere. in ogni caso la legge del 1939 contiene una norma penale in bianco che deve considerarsi estesa anche ai privati proprio in seguito alla legge del 1961. sarebbe infatti assurdo, sostiene l' a., che dall' ampliamento del potere amministrativo in questa materia, disposto dalla legge del 1961, non sia derivata una parallela estensione dei poteri sanzionatori.
l. 1 giugno 1939, n. 1089 l. 21 dicembre 1961, n. 1552
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