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131789
IDG801200062
80.12.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
virga pietro
sospensione provvisoria dai pubblici uffici per l' eletto a cariche pubbliche
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 53 (1978), fasc. 19-20 (16 ottobre), pag. 2197-2199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14316
la sospensione dai pubblici uffici prevista dall' articolo 140 c.p. costituisce solo una misura cautelare che il giudice penale puo' discrezionalmente adottare nei confronti di un imputato investito di pubbliche funzioni. la corte costituzionale ne ha riconosciuto la legittimita' costituzionale proprio considerando che non si tratta di una pena accessoria inflitta prima della sentenza definitiva, ma di misura cautelare assimilabile alle misure di prevenzione. si tratta, in sostanza, dello stesso istituto della sospensione cautelare operata dalla autorita' amministrativa in base agli articoli 91 e 92 del t.u. n. 3 del '57, anche se nel caso considerato e' un atto dovuto. il problema e' piu' arduo quando il provvedimento e' adottato nei confronti di un appartenente a un collegio elettivo di carattere amministrativo o di un membro di un' assemblea politica. non si puo' inibire all' eletto, fuori dei casi di decadenza, l' esercizio di un munus pubblico, che costituisce potere-dovere; egli deve rimanere in carica a tutti gli effetti.
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



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