| dopo aver delineato la ratio legis della concessione di opere
pubbliche, esamina i problemi sollevati dall' applicazione della
legge 6 agosto 1977, n. 584 relativa alle regole per la scelta degli
appaltatori osservando che non pare giustificata l' equiparazione, da
taluni operata, fra l' istituto della concessione e l' appalto. per
dimostrare tale assunto analizza l' istituto della concessione
secondo la legge generale del 1929 e le altre leggi speciali che
regolano tale istituto ed evidenzia come fra l' appalto e la
concessione esistano profonde differenze dettate dalla loro stessa
natura: con il primo, infatti, si tende semplicemente a realizzare
un' opera, con la seconda si opera, invece, un trasferimento di
pubbliche funzioni; v' e', quindi, diversita' d' oggetto e tale
diversita' e' confermata dall' osservazione per cui, mentre nel
rapporto d' appalto le norme che regolano tale rapporto hanno natura
pubblica, nel rapporto d' appalto che si istaura a seguito di
precedente concessione le norme che disciplinano tale contratto d'
appalto hanno natura privatistica. l' accennata diversita' e' poi
ribadita dall' esame della l. 584/77 ove e' palese che il legislatore
italiano ha detto di piu' di cio' che prescriveva la direttiva n. 305
della c.e.e.: quest' ultima, infatti, non parla di concessioni, ma
solo di contratti che hanno ad oggetto l' esecuzione di lavori. ed,
infine, da tutto il complesso della legge 584 si evince come sia
problematico ricercare la precisa volonta' del legislatore e vi sia,
invece, necessita' di estrema cautela interpretativa. l' a. prosegue
poi l' indagine esaminando in particolare le norme della legge 584
relative alle concessioni di opere pubbliche ed affermando che un'
interpretazione ed un' applicazione ampia sull' equiparazione della
concessione all' appalto, fino a ricomprendervi anche le ipotesi
delle leggi speciali, sarebbe in palese contrasto con le norme
comunitarie e con la stessa legge 584 che contiene norme non
adattabili a tutti i tipi di concessione. ritiene anche, da un esame
delle disposizioni della predetta legge che riguardano il regime
della sola concessione di esecuzione, che per queste fattispecie l'
attuali leggi non abbiano assolutamente derogato il regime vigente
prima della l. 584, ma lo abbiano solo integrato in quelle
disposizioni in cui tale istituto e' espressamente richiamato.
esamina, infine, quali siano i poteri e le competenze in materia
delle regioni e se possano essere legittimamente emanate ancora norme
generali su concessioni di opere pubbliche. quanto al primo problema
osserva che le regioni che vogliano legiferare in materia devono
rispettare i criteri e i principi di cui alla legge 584 che in
mancanza di altre norme regionali trova completa applicazione. quanto
al secondo dei problemi sollevati va detto che v' e' la ampia
liberta' di legiferare su ipotesi non contemplate dalle direttive
comunitarie a cui, invece, bisognera' attenersi nel caso di
corrispondenza di ipotesi normative.
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