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131807
IDG801200080
80.12.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pallottino michele
la concessione di opere pubbliche
relaz. al convegno su "profili giuridici e prospettive della normativa sugli appalti pubblici", organizzato dall' istituto giuridico dell' universita' di salerno
Amm. soc., an. 5 (1978), fasc. 12, pag. 1511-1538
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1213; d1214
dopo aver delineato la ratio legis della concessione di opere pubbliche, esamina i problemi sollevati dall' applicazione della legge 6 agosto 1977, n. 584 relativa alle regole per la scelta degli appaltatori osservando che non pare giustificata l' equiparazione, da taluni operata, fra l' istituto della concessione e l' appalto. per dimostrare tale assunto analizza l' istituto della concessione secondo la legge generale del 1929 e le altre leggi speciali che regolano tale istituto ed evidenzia come fra l' appalto e la concessione esistano profonde differenze dettate dalla loro stessa natura: con il primo, infatti, si tende semplicemente a realizzare un' opera, con la seconda si opera, invece, un trasferimento di pubbliche funzioni; v' e', quindi, diversita' d' oggetto e tale diversita' e' confermata dall' osservazione per cui, mentre nel rapporto d' appalto le norme che regolano tale rapporto hanno natura pubblica, nel rapporto d' appalto che si istaura a seguito di precedente concessione le norme che disciplinano tale contratto d' appalto hanno natura privatistica. l' accennata diversita' e' poi ribadita dall' esame della l. 584/77 ove e' palese che il legislatore italiano ha detto di piu' di cio' che prescriveva la direttiva n. 305 della c.e.e.: quest' ultima, infatti, non parla di concessioni, ma solo di contratti che hanno ad oggetto l' esecuzione di lavori. ed, infine, da tutto il complesso della legge 584 si evince come sia problematico ricercare la precisa volonta' del legislatore e vi sia, invece, necessita' di estrema cautela interpretativa. l' a. prosegue poi l' indagine esaminando in particolare le norme della legge 584 relative alle concessioni di opere pubbliche ed affermando che un' interpretazione ed un' applicazione ampia sull' equiparazione della concessione all' appalto, fino a ricomprendervi anche le ipotesi delle leggi speciali, sarebbe in palese contrasto con le norme comunitarie e con la stessa legge 584 che contiene norme non adattabili a tutti i tipi di concessione. ritiene anche, da un esame delle disposizioni della predetta legge che riguardano il regime della sola concessione di esecuzione, che per queste fattispecie l' attuali leggi non abbiano assolutamente derogato il regime vigente prima della l. 584, ma lo abbiano solo integrato in quelle disposizioni in cui tale istituto e' espressamente richiamato. esamina, infine, quali siano i poteri e le competenze in materia delle regioni e se possano essere legittimamente emanate ancora norme generali su concessioni di opere pubbliche. quanto al primo problema osserva che le regioni che vogliano legiferare in materia devono rispettare i criteri e i principi di cui alla legge 584 che in mancanza di altre norme regionali trova completa applicazione. quanto al secondo dei problemi sollevati va detto che v' e' la ampia liberta' di legiferare su ipotesi non contemplate dalle direttive comunitarie a cui, invece, bisognera' attenersi nel caso di corrispondenza di ipotesi normative.
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



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