| oggetto d' esame e' il d.m. 5 agosto 1977 emanato per la
"determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private". il
primo articolo di tale decreto definisce quali debbano essere
considerate case di cura private in base ad un criterio soggettivo,
gestione da parte dei privati, ed uno oggettivo, ricovero di
cittadini italiani e stranieri a fini diagnostici, curativi e
riabilitativi. gli articoli 2, 3 si occupano, a loro volta, della
competenza degli organi per l' apertura, l' ampliamento, la
trasformazione delle case di cura private e delle varie tipologie
delle case stesse. il capitolo ii contiene 12 articoli (4-15)
concernenti le norme costruttive che pur prevedendo tutti i requisiti
per poter realizzare una ottima edilizia ospedaliera privata si
presentano di mai ben facile attuazione. infine, l' art. 44
stabilisce il termine entro cui le case di cura private debbano
adeguarsi alle prescrizioni del decreto, pena la revoca dell'
autorizzazione, termine che e' di otto anni dalla pubblicazione del
decreto stesso.
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