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131887
IDG800601754
80.06.01754 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bocchini ermanno
i problemi giuridico-contabili della riconversione industriale
Riv. soc., an. 25 (1980), fasc. 1-2, pag. 25-73
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18104
secondo l' a., analizzare i bilanci di esercizio per trarne conseguenze sul piano degli interventi di ristrutturazione o riconversione, e' un atteggiamento discutibile, in quanto i bilanci ufficiali delle imprese italiane non sono indici attendibili delle condizioni effettive delle imprese. dopo aver enunciato i dati normativi relativi ai problemi contabili dei finanziamenti agevolati, l' a. divide il procedimento del finanziamento in tre parti: a) la fase istruttoria; b) la fase deliberativa; c) la fase di controllo. fase istruttoria: l' impresa deve presentare all' istituto di credito la documentazione contabile ed il progetto di ricostruzione e riconversione. il controllo dell' istituto di credito ha natura tecnico-finanziaria e non di conformita' dei progetti ai programmi finalizzati, essendo quest' ultimo demandato al cipi in sede di deliberazione. poiche' e' richiesta la presentazione dei "bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data della domanda, completi di tutti gli allegati", un problema che l' a. si pone e' se sia implicito al sistema della legge l' obbligo di presentare accanto ai bilanci degli ultimi due esercizi, anche una situazione patrimoniale aggiornata al momento della presentazione della domanda. per quanto concerne l' onere dell' aumento del capitale delle "imprese tassabili in base a bilancio", previsto dall' art. 4, n. 675, l' a., rilevata la difficolta' nell' individuare questi tipi d' imprese, e' dell' opinione che l' organo deputato alla verifica del rapporto tra esposizione debitoria-mezzi propri, sia lo stesso istituto di credito competente per l' istruttoria. fase deliberativa: la deliberazione sulle domande di finanziamento e' rimessa al cipi. fase di controllo: l' organo preposto al controllo e' il cipi; i soggetti destinatari del controllo, secondo l' a., sono tutte le imprese beneficiarie; l' oggetto del controllo e' la redditivita' del progetto di investimento.
l. 12 agosto 1977, n. 675 l. 5 dicembre 1978, n. 787 d.m. 18 marzo 1979 d.p.r. 22 dicembre 1977, n. 1258
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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