| quando operatori economici stranieri operano nel nostro paese, si
pone il problema della tutela degli interessi e diritti, facenti capo
al soggetto straniero. per quanto concerne il problema del
riconoscimento delle societa' straniere nell' ordinamento italiano,
la mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma di diritto
internazionale privato che, in modo diretto ed esplicito, contempli
la societa', ha portato parte della dottrina a sostenere la tesi
secondo cui, dagli artt. 2505-2510 c.c. e' ricavabile il principio
che la legge competente a regolare la societa' sarebbe quella dello
stato di costituzione, mentre la giurisprudenza tende a negare il
riconoscimento di determinati soggetti di diritto stranieri (es. le
anstalten). l' a. cerca di dimostrare che tutta la normativa
straniera posta sotto accusa, non e' in contrasto con l' ordine
pubblico internazionale italiano: infatti l' uso per scopi illeciti
di certi enti stranieri non deve dare lo spunto per posizioni
aprioristiche che puniscono ingiustificatamente anche gli operatori
stranieri che attravero questi enti agiscono sul mercato italiano. in
primo luogo l' a. ritiene che il principio sostenuto da alcune corti
di merito, secondo cui sarebbe contrario all' ordine pubblico il
riconoscimento di soggetti di diritto costituiti con atto
unilaterale, non e' rinvenibile nel nostro sistema giuridico. anche
il secondo motivo di contrasto con l' ordine pubblico, che viene
individuato nella possibilita' per il dominus dell' impresa di
restare anonimo, secondo l' a., e' un principio inesistente nel
nostro ordinamento. infine, alla tesi secondo la quale al
riconoscimento di certi enti osta il principio che un' impresa
individuale puo' essere gestita solo in regime di responsabilita'
illimitata, l' a. oppone la soluzione di prevedere per l' unico
azionista della societa' l' unico azionista della societa' straniera
l' impossibilita' di valersi della limitazione di responsabilita'. l'
a. conclude sostenendo che gli artt. 2505 e segg. devono essere
applicati anche ad enti unipersonali e devono essere ricondotti nella
categoria di "societa'" anche enti come le anstalten.
| |