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131888
IDG800601756
80.06.01756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bignami cesare
riconoscimento e trattamento delle societa' straniere nell' ordinamento italiano: considerazioni sul significato del termine "societa'"
Riv. soc., an. 25 (1980), fasc. 1-2, pag. 121-163
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3127; d312
quando operatori economici stranieri operano nel nostro paese, si pone il problema della tutela degli interessi e diritti, facenti capo al soggetto straniero. per quanto concerne il problema del riconoscimento delle societa' straniere nell' ordinamento italiano, la mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma di diritto internazionale privato che, in modo diretto ed esplicito, contempli la societa', ha portato parte della dottrina a sostenere la tesi secondo cui, dagli artt. 2505-2510 c.c. e' ricavabile il principio che la legge competente a regolare la societa' sarebbe quella dello stato di costituzione, mentre la giurisprudenza tende a negare il riconoscimento di determinati soggetti di diritto stranieri (es. le anstalten). l' a. cerca di dimostrare che tutta la normativa straniera posta sotto accusa, non e' in contrasto con l' ordine pubblico internazionale italiano: infatti l' uso per scopi illeciti di certi enti stranieri non deve dare lo spunto per posizioni aprioristiche che puniscono ingiustificatamente anche gli operatori stranieri che attravero questi enti agiscono sul mercato italiano. in primo luogo l' a. ritiene che il principio sostenuto da alcune corti di merito, secondo cui sarebbe contrario all' ordine pubblico il riconoscimento di soggetti di diritto costituiti con atto unilaterale, non e' rinvenibile nel nostro sistema giuridico. anche il secondo motivo di contrasto con l' ordine pubblico, che viene individuato nella possibilita' per il dominus dell' impresa di restare anonimo, secondo l' a., e' un principio inesistente nel nostro ordinamento. infine, alla tesi secondo la quale al riconoscimento di certi enti osta il principio che un' impresa individuale puo' essere gestita solo in regime di responsabilita' illimitata, l' a. oppone la soluzione di prevedere per l' unico azionista della societa' l' unico azionista della societa' straniera l' impossibilita' di valersi della limitazione di responsabilita'. l' a. conclude sostenendo che gli artt. 2505 e segg. devono essere applicati anche ad enti unipersonali e devono essere ricondotti nella categoria di "societa'" anche enti come le anstalten.
art. 2505 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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