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131901
IDG800800143
80.08.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' atena antonio
in tema di controllo sugli atti di controllo e sugli atti monocratici delle regioni
nota a c. cost. 1 giugno 1979, n. 38 e 39
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 447-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03121
l' a. non condivide la decisione n. 38 della corte costituzionale perche' l' estensione agli atti di controllo sugli organi, del regime di cui all' art. 125, comma 1 cost., viene fatalmente ad interessare anche gli atti di controllo sugli atti (o, piu' esattamente quelli a contenuto negativo) dai quali i primi abbiano mutuato l' accertamento della persistente violazione di norme giuridiche imputata all' ente locale. cio' finisce per introdurre surrettiziamente un meccanismo di controllo di secondo grado, assai problematicamente conciliabile con la logica del disegno delineato in materia, dal costituente. secondo l' a. ad altrettante perplessita' da' adito l' altra enunciazione della corte per la quale il controllo statale sull' amministrazione regionale interesserebbe non solo gli atti collegiali ma anche gli atti monocratici (o individuali) delle regioni. la corte, tra le due interpretazioni che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato del termine "deliberazione" di cui all' art. 45 l. n. 62 del 1953, ha optato per quella estensiva, secondo cui essa designerebbe la totalita' degli atti formalmente amministrativi, quale ne sia la provenienza soggettiva. quanto infine al rilievo che le regioni potrebbero eludere i controlli statali, mediante la delega ad organi monocratici, di competenze collegiali, si puo' osservare che essa attiene al merito legislativo e non puo' essere quindi, invocato in sede di giudizio di legittimita'. in base all' art. 125 cost., infatti, spetta al legislatore statale la fissazione dei limiti entro cui deve esplicarsi il controllo sull' amministrazione regionale.
art. 125 comma 1 cost. art. 45 l. 10 febbraio 1953, n. 62 art. 4 l. 22 luglio 1975, n. 382
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