| l' a. si chiede se il profilo giuridico-istituzionale dell'
universita' debba essere caratterizzato prima di ogni altra cosa, da
fondamentali principi di liberta', e se e' possibile ritenere che
tali principi siano compatibili con le esigenze dell' universita'
nell' attuale contesto sociale, o se invece tali principi di liberta'
debbano essere ridimensionati per soddisfare le esigenze in
questione. l' a. richiama il commento di cassese e mura agli artt. 33
e 34 cost. in cui si sottolinea l' esistenza di due diverse
prospettive: la prima, di tipo "garantistico e ottocentesco" e la
seconda, considerata opposta alla prima, che pone la questione in
termini di diffusione dell' offerta del servizio dell' istruzione,
anche a livello universitario. l' a. ravvisa nel disegno
costituzionale, in rapporto all' universita', tre profili: quello
riguardante il diritto allo studio dei discenti, quello relativo e
connesso al principio dell' autonomia universitaria, e quello,
infine, che si concreta nel diritto alla liberta' di ricerca e di
insegnamento, dei singoli docenti. secondo l' a. il concetto di
universalita' di massa e' ambiguo e contraddittorio e non e'
possibile contrapporlo al modello di universita' che, secondo
costituzione, e' fondato sui principi di liberta'.
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