| alla luce dei principi costituzionali, esamina il disegno di legge
elaborato dal sen. cervone relativo alla riforma universitaria,
attualmente all' esame del parlamento. ritiene che, se e' vero che l'
ordinamento didattico, relativo sia al dottorato di ricerca sia ai
corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, dev' essere
espresso in maniera autonoma dalle singole universita' e dai suoi
organi essenziali, e' altrettanto vero che la formazione di tali
organi, e soprattutto dei dipartimenti, non puo' essere prefigurata a
priori e in astratto, ma dev' essere determinata dalle singole
universita', se si vuol rispettare l' autonomia dell' universita',
costituzionalmente riconosciuta e garantita. non e' pertanto
ammissibile attribuire al ministro per la pubblica istruzione il
potere di fissare con decreto sia i criteri per la costituzione dei
dipartimenti sia i settori scientifici e didattici corrispondenti,
sia la loro connessione con i corsi di diploma, di laurea e di
specializzazione.
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