| l' a. afferma che la l. 22 maggio 1978 n. 194 ha disciplinato, piu'
che la tutela sociale della maternita', l' interruzione volontaria
della gravidanza. l' a. rileva che, imboccando una strada
"ideologicamente" nuova, l' orientamento della legge, finalizzata
alla liberalizzazione dell' aborto, si e' coagulato intorno alla
figura della donna, in maniera cosi' assertoria, da farle assumere il
ruolo di dominus della vicenda. secondo l' a., il diritto della
donna, "inventato" dalla recente legge, supera qualsiasi segno
giuridicamente configurabile di restringimento, trasmutando in
liberta' assoluta, dominata dalla volonta' della donna, la cui
espressione cosciente e responsabile non trova nella legge neppure un
accenno di verifica con effetti limitativi. l' a. sostiene che cio'
e' in contrasto con l' art. 31 cost. ove e' detto che assieme alla
maternita', la repubblica assicura protezione alla infanzia e alla
gioventu'. l' a. sottolinea anche il contrasto della disciplina sull'
interruzione volontaria della gravidanza nel disconoscimento del
ruolo del padre, sottolineato nell' art. 30 cost.. la legge citata
espone l' uomo al sacrificio di un proprio diritto individuale, e gli
preclude il diritto di esprimere qualunque considerazione sull'
interrompere o meno il processo procreativo.
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