| sono costituzionalmente ammissibili richieste di referendum
abrogativo aventi ad oggetto leggi-cornice adottate dallo stato nelle
materie di cui all' art. 117 della costituzione? secondo l' a.
occorre distinguere tra due diverse evenienze. il referendum sara'
perfettamente ammissibile se rivolto all' abrogazione di singole
disposizioni della legge, non lo sara', invece, qualora abbia ad
oggetto o l' intera legge o quelle sue disposizioni che ne
costituiscono il nucleo essenziale e determinante, in quanto
specificamente rivolte a stabilire i principi informatori della
potesta' legislativa regionale concorrente. la tesi si fonda
principalmente sulla considerazione che le leggi in questione, una
volta poste in essere, assumono il ruolo di leggi costituzionalmente
necessarie, insuscettibili, quindi - giusta la stessa giurisprudenza
costituzionale (sent. 16/1978) - di venire abrogate senza che sia
contemporaneamente disposta una qualche disciplina sostitutiva. se e'
vero, infatti, che l' intervento di leggi-cornice determina il venir
meno dei principi di legislazione statale, in precedenza operanti
nelle materie dell' articolo 117, rendendoli da questo momento in poi
assolutamente inapplicabili, non puo' non essere anche vero che, ove
dette leggi siano successivamente abrogate mediante referendum
popolare, le regioni si troverebbero dinanzi ad uno spazio vuoto di
norme e principi statali e dovrebbero legiferare su una tabula rasa,
di fuori di qualsiasi "cornice": cosa che, pero' non sarebbe in alcun
modo possibile, giacche' e' intrinseco allo stesso concetto di
legislazione concorrente o bipartita la vigenza di principi statali -
poco importa se contenuti o meno in apposite leggi - che ne informino
il concreto esercizio. in altri termini, l' abrogazione di una
legge-cornice per mezzo di referendum paralizzerebbe la potesta'
legislativa regionale, incapace per sua natura di svolgersi senza il
necessario supporto di principi statali. il che e' in definitiva
quanto dire che si verrebbe a "disattivare" lo stesso precetto
costituzionale che consente alle regioni di legiferare nelle materie
indicate dall' articolo 117.
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