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131948
IDG800800238
80.08.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
modugno franco
richiesta di "referendum" abrogativo di "leggi cornice". riflessioni critiche su possibili sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilita' del "referendum"
Diritto e societa', (1980), fasc. 2, pag. 180-227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d01164; d021030
sono costituzionalmente ammissibili richieste di referendum abrogativo aventi ad oggetto leggi-cornice adottate dallo stato nelle materie di cui all' art. 117 della costituzione? secondo l' a. occorre distinguere tra due diverse evenienze. il referendum sara' perfettamente ammissibile se rivolto all' abrogazione di singole disposizioni della legge, non lo sara', invece, qualora abbia ad oggetto o l' intera legge o quelle sue disposizioni che ne costituiscono il nucleo essenziale e determinante, in quanto specificamente rivolte a stabilire i principi informatori della potesta' legislativa regionale concorrente. la tesi si fonda principalmente sulla considerazione che le leggi in questione, una volta poste in essere, assumono il ruolo di leggi costituzionalmente necessarie, insuscettibili, quindi - giusta la stessa giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978) - di venire abrogate senza che sia contemporaneamente disposta una qualche disciplina sostitutiva. se e' vero, infatti, che l' intervento di leggi-cornice determina il venir meno dei principi di legislazione statale, in precedenza operanti nelle materie dell' articolo 117, rendendoli da questo momento in poi assolutamente inapplicabili, non puo' non essere anche vero che, ove dette leggi siano successivamente abrogate mediante referendum popolare, le regioni si troverebbero dinanzi ad uno spazio vuoto di norme e principi statali e dovrebbero legiferare su una tabula rasa, di fuori di qualsiasi "cornice": cosa che, pero' non sarebbe in alcun modo possibile, giacche' e' intrinseco allo stesso concetto di legislazione concorrente o bipartita la vigenza di principi statali - poco importa se contenuti o meno in apposite leggi - che ne informino il concreto esercizio. in altri termini, l' abrogazione di una legge-cornice per mezzo di referendum paralizzerebbe la potesta' legislativa regionale, incapace per sua natura di svolgersi senza il necessario supporto di principi statali. il che e' in definitiva quanto dire che si verrebbe a "disattivare" lo stesso precetto costituzionale che consente alle regioni di legiferare nelle materie indicate dall' articolo 117.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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