| la deliberazione, con la quale il comune di trieste ha indetto un
referendum sull' opportunita' della collocazione della zona
industriale franca nel carso, desta notevoli perplessita', malgrado
il referendum, di cui si tratta, abbia natura meramente consultiva.
tali perplessita' attengono alla giuridica ammissibilita' della
consultazione popolare in questione. innanzi tutto non si rinviene
nel nostro ordinamento una disposizione che esplicitamente consenta
ai comuni di indire referendum consultivi del tipo di quello
deliberato dal comune di trieste, per cui ne risulterebbero violati
sia il principio di legalita' che quello della tipicita' degli atti
amministrativi. ne' sembra si possa far leva sull' art. 1 o sull'
art. 3 cost. per giustificare la legittimita' della deliberazione in
questione, in quanto il primo richiede che gli atti di esercizio
diretto della sovranita' popolare siano quelli previsti e
disciplinati dall' ordinamento ed il secondo non sembra operare un
collegamento necessario e stretto tra il principio di partecipazione
e l' istituto del referendum. d' altro canto l' attivita' consultiva,
che con il referendum dovrebbe esplicarsi, non e' finalizzata all'
emanazione di alcun provvedimento amministrativo di competenza del
comune di trieste; al che deve aggiungersi, infine, che la
consultazione popolare avrebbe un' indiretta incidenza su un trattato
internazionale, anche quando per essa dovrebbero valere i limiti di
ammissibilita' di cui all' art. 72, 2 c., cost..
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