| l' a. nota che la legge n. 801 del 1977 e l' art. 165 ter c.p.p.
hanno previsto forme di collaborazione, fra l' autorita' politica e
quella giudiziaria che hanno la disponibilita' di notizie
suscettibili di essere sottoposte dalla prima, al segreto di stato,
dalla seconda, al segreto istruttorio. analizza, poi, il conflitto
fra le esigenze connesse all' attivita' dei servizi segreti e quelle
relative all' esercizio della funzione giurisdizionale. afferma che,
in tali casi, il ministro competente con il consenso del presidente
del consiglio, puo' ritardare la comunicazione all' autorita'
giudiziaria di notizie in suo possesso e per questa rilevanti e puo'
opporre il segreto di stato paralizzando l' esercizio della funzione
giurisdizionale. rileva che tale sbarramento e' stato ritenuto dalla
corte costituzionale ammissibile e doveroso. nell' ipotesi opposta,
cioe' quando in possesso di notizie si trovi l' autorita'
giudiziaria, questa non puo' legittimamente, opponendo il segreto
istruttorio, rigettare la richiesta governativa di informazioni; l'
autorita' giudiziaria non puo', quindi, impedire il legittimo
esercizio da parte dell' autorita' politica del potere di imposizione
e di tutela del segreto di stato, perche' tale tutela ha carattere di
assoluta preminenza su ogni altra in quanto tocca la esistenza stessa
dello stato.
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