Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


132032
IDG801200152
80.12.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mastropaolo fulvio
ingiustificato arricchimento e risarcimento del danno nella giurisprudenza costituzionale sulla rivalutazione dei crediti pecuniari del lavoratore
Giur. cost., an. 23 (1978), fasc. 8/10, pt. 1, pag. 1022-1058
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74493; d305013
la corte costituzionale ha ritenuto legittimo l' art. 429, comma 3, del c.p.c., in base al quale il giudice, quando condanna al pagamento di crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi, anche il maggior danno eventualmente subito dal credito del lavoratore in seguito alla svalutazione. secondo la corte, infatti, la disparita' di trattamento tra i dipendenti privati nei cui confronti si applica l' art. 429, e i dipendenti pubblici deriva dal fatto che il debitore privato riceve dalla svalutazione un "arricchimento", mentre di "arricchimento" non si potrebbe parlare nei confronti dello stato e degli altri enti pubblici. l' a. rileva come la corte abbia utilizzato il termine "arricchimento" e si domanda se la corte abbia voluto riallacciarsi alla teoria che, in casi come questo, ritiene possibile fare effettivamente ricorso all' arricchimento senza causa, o se invece abbia voluto riferirsi all' istituto del risarcimento. l' a. ritiene inaccettabile tuttavia che si possa parlare di arricchimento nel caso in questione, mentre considera corretto vedere nell' art. 429 un' ipotesi di risarcimento. questa conclusione porta pero' ad affermare che anche lo stato e gli enti pubblici sono tenuti, in caso di ritardo, a pagare ai dipendenti dei crediti rivalutati. i problemi politici e burocratici che ne derivano non avrebbero dovuto impedire alla corte di arrivare a questa corretta affermazione. esamina infine le caratteristiche della mora ex re prevista dall' art. 429 ed i problemi derivanti dalla interpretazione della cassazione che, in contrasto con la corte costituzionale, ha confermato l' efficacia retroattiva dell' art. 429, comma 3.
art. 429 comma 3 c.p.c.
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati