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132064
IDG800601305
80.06.01305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
isenburg luisa
le clausole di durata minima garantita nel contratto individualedi lavoro
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 26 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 91-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d734; d747
osserva l' a. che accanto alle clausole di durata minima "legali" esistono clausole di durata minima contrattuali del rapporto di lavoro, poste in essere cioe' dalle parti all' atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro oppure contenute in un contratto collettivo. in ordine alla natura giuridica di tali clausole l' a. sostiene che si tratta non di termine finale, ma di una condizione risolutiva (meramente potestativa), ricollegata cioe' alla volonta' di una parte. le clausole in esame, che hanno efficacia obbligatoria e non reale, se sono unilaterali, vincolanti il datore di lavoro, sono sicuramente valide; se invece sono unilaterali, vincolanti il prestatore di lavoro, debbono considerarsi nulle; le clausole bilaterali sono invalide. l' a. infine, dopo aver stabilito che le clausole di durata minima possono essere stipulate in qualunque forma, esamina il problema relativo agli effetti del recesso anticipato senza giusta causa.
l. 30 aprile 1962, n. 230 art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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