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132066
IDG800601307
80.06.01307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
natoli ugo
cronache del diritto di sciopero
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 26 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 159-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7135; d7132
con la decisione n. 290 del 1974 la corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' dell' art. 503 c.p., che puniva la serrata e lo sciopero per fini non contrattuali e per fine politico. osserva l' a. che sarebbe stato di per se' sufficiente considerare automaticamente abrogata tale norma per incompatibilita', secondo la regola generale dell' art. 15 disp. prel. c.c., e che la pronuncia di incostituzionalita', certo assai rilevante, continua ad elencare gli altri interessi rilevanti che limitano il diritto di sciopero. degna di attenzione e' una decisione del pretore di padova che ha negato l' esperibilita' dell' azione di spoglio nei confronti degli occupanti di un azienda, evitando la mortificazione dell' azione sindacale negli angusti limiti del diritto comune. l' a. respinge infine le tesi volte a stabilire l' illegittimita' delle forme anomale di sciopero, sia quelle che fanno ricorso alla regola della buona fede, sia quelle piu' recenti che si richiamano all' art. 46 cost. per riaffermare il principio della collaborazione nella gestione delle aziende.
art. 503 c.p. c. cost. 27 dicembre 1974, n. 290 pret. padova 10 ottobre 1974 art. 46 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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