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| IDG800601499 | |
| 80.06.01499 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fidanza mirko
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| stabilita' reale del rapporto di lavoro e licenziamento c.d. totale
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| nota a ord. pret. bassano del grappa 16 gennaio 1976
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 27 (1976), fasc. 1-2, pt. 2, pag.
188-202
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7470
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| nell' ordinanza annotata si sostiene che il licenziamento collettivo
totale equivale ad una somma di licenziamenti individuali, per cui il
limite di cui all' art. 11 comma 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 non
opera: i singoli licenziamenti sono quindi illegittimi, salvo che l'
imprenditore provi l' esistenza di un giustificato motivo oggettivo.
osserva l' a., approvando tale soluzione, che ad una massima
insindacabilita' della scelta imprenditoriale di cessazione dell'
impresa corrisponde un margine di possibile controllo giudiziario
sulla giustificatezza del licenziamento totale, posto che in seguito
alla decisione dell' imprenditore la sorte dell' azienda non e'
necessariamente la liquidazione: anzi il rapporto di lavoro e'
insensibile alle vicende dell' impresa nella permanenza della
struttura aziendale. in particolare si deve prendere in
considerazione l' ipotesi di alienazione dell' azienda, in seguito
alla quale i rapporti di lavoro non subiscono infatti nessuna
soluzione di continuita', se non vi e' stata disdetta in tempo utile,
come stabilisce l' art. 2112 c.c..
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| art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2112 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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