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132072
IDG800601499
80.06.01499 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fidanza mirko
stabilita' reale del rapporto di lavoro e licenziamento c.d. totale
nota a ord. pret. bassano del grappa 16 gennaio 1976
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 27 (1976), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 188-202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7470
nell' ordinanza annotata si sostiene che il licenziamento collettivo totale equivale ad una somma di licenziamenti individuali, per cui il limite di cui all' art. 11 comma 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 non opera: i singoli licenziamenti sono quindi illegittimi, salvo che l' imprenditore provi l' esistenza di un giustificato motivo oggettivo. osserva l' a., approvando tale soluzione, che ad una massima insindacabilita' della scelta imprenditoriale di cessazione dell' impresa corrisponde un margine di possibile controllo giudiziario sulla giustificatezza del licenziamento totale, posto che in seguito alla decisione dell' imprenditore la sorte dell' azienda non e' necessariamente la liquidazione: anzi il rapporto di lavoro e' insensibile alle vicende dell' impresa nella permanenza della struttura aziendale. in particolare si deve prendere in considerazione l' ipotesi di alienazione dell' azienda, in seguito alla quale i rapporti di lavoro non subiscono infatti nessuna soluzione di continuita', se non vi e' stata disdetta in tempo utile, come stabilisce l' art. 2112 c.c..
art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2112 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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