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| IDG800601557 | |
| 80.06.01557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piga franco
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| diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi e tutela
giurisdizionale
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| nota a cass. sez. un. 9 marzo 1979, n. 1463
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 703-709
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d1112; d11130; d1520
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| con la sentenza annotata le sezioni unite della cassazione affermano
la competenza del giudice ordinario a provvedere su una domanda di
accertamento delle condizioni ambientali di un determinato territorio
in relazione alle conseguenze che si potrebbero verificare per
effetto della costruzione di una centrale nucleare. tale competenza
viene riconosciuta considerando che in tal caso accanto alla
titolarita' di interessi diffusi era possibile riscontrare dei veri e
propri diritti soggettivi alla salute. l' a. osserva che tale
indirizzo da un lato contrasta con la tendenza recente di fondare la
tutela giurisdizionale amministrativa degli interessi diffusi
adottando la figura dell' interesse legittimo a nuove esigenze di
difesa di interessi individuali connessi a beni collettivi, dall'
altro estende la giurisdizione ordinaria a questioni nelle quali la
violazione dell' interesse si fa valere attraverso azioni giudiziarie
direttamente proposte contro la p.a.. al di la' della protezione in
termini di diritto positivo di tali interessi, si precisa che per il
diritto alla salute, considerato nella sentenza in oggetto, non vi
erano comunque i presupposti per la tutela giudiziaria davanti ai
giudici ordinari. occorre ricordare infatti che nelle controversie
con pubbliche amministrazioni l' interesse individuale e' protetto
normalmente mediante ricorso alla giurisdizione amministrativa. di
fronte ad atti che concretano normale esercizio del potere esecutivo
e' infatti estremamente difficile configurare l' interesse
individuale come diritto soggettivo. vi sono indubbiamente interessi
che possono rimanere senza tutela, ma in tali casi immaginare una
tutela giurisdizionale di fronte ai giudici ordinari trasformando l'
interesse in diritto soggettivo non e' operazione possibile.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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