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132086
IDG800601557
80.06.01557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piga franco
diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi e tutela giurisdizionale
nota a cass. sez. un. 9 marzo 1979, n. 1463
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 703-709
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d1112; d11130; d1520
con la sentenza annotata le sezioni unite della cassazione affermano la competenza del giudice ordinario a provvedere su una domanda di accertamento delle condizioni ambientali di un determinato territorio in relazione alle conseguenze che si potrebbero verificare per effetto della costruzione di una centrale nucleare. tale competenza viene riconosciuta considerando che in tal caso accanto alla titolarita' di interessi diffusi era possibile riscontrare dei veri e propri diritti soggettivi alla salute. l' a. osserva che tale indirizzo da un lato contrasta con la tendenza recente di fondare la tutela giurisdizionale amministrativa degli interessi diffusi adottando la figura dell' interesse legittimo a nuove esigenze di difesa di interessi individuali connessi a beni collettivi, dall' altro estende la giurisdizione ordinaria a questioni nelle quali la violazione dell' interesse si fa valere attraverso azioni giudiziarie direttamente proposte contro la p.a.. al di la' della protezione in termini di diritto positivo di tali interessi, si precisa che per il diritto alla salute, considerato nella sentenza in oggetto, non vi erano comunque i presupposti per la tutela giudiziaria davanti ai giudici ordinari. occorre ricordare infatti che nelle controversie con pubbliche amministrazioni l' interesse individuale e' protetto normalmente mediante ricorso alla giurisdizione amministrativa. di fronte ad atti che concretano normale esercizio del potere esecutivo e' infatti estremamente difficile configurare l' interesse individuale come diritto soggettivo. vi sono indubbiamente interessi che possono rimanere senza tutela, ma in tali casi immaginare una tutela giurisdizionale di fronte ai giudici ordinari trasformando l' interesse in diritto soggettivo non e' operazione possibile.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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