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| IDG800601563 | |
| 80.06.01563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dell' olio matteo
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| sciopero e impresa
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| nota a cass. sez. lav. 30 gennaio 1980, n. 711
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 809-815
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d7132; d311
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| la sentenza annotata esamina con pregievoli argomentazioni i
presupposti di liceita' del c.d. sciopero a singhiozzo. nei riguardi
della giurisprudenza precedente la sentenza contiene decisi distacchi
ma anche significative conferme e si segnala soprattutto per l'
intento di compiere o avviare una risistemazione critica dei
problemi. vengono individuate, quali limiti esclusivamente esterni al
diritto di sciopero, le posizioni soggettive concorrenti su di un
piano prioritario o quanto meno paritario con il diritto di sciopero.
si riconosce tale rango al diritto alla vita e all' incolumita'
personale e per un altro valore verso alla liberta' economica,
riguardata nella sua essenziale dimensione dinamica, inclusiva
percio' della tutela statica della proprieta' sui beni aziendali. di
qui si ricava quindi la liceita' dello sciopero indipendentemente
dall' entita' e dal tipo di danno o blocco arrecato alla produzione
ma fino al limite del pregiudizio, che la sentenza dice deve essere
irreparabile, alla produttivita', cioe' alla possibilita' di
continuare, o meglio di riprendere, lo svolgimento dell' attivita'
produttiva. l' a. osserva che i principi assunti dalla cassazione non
sono di facile applicazione per un esame che si rimanda caso per caso
al giudice di merito sulle concrete modalita' di esercizio del
diritto di sciopero, ma non e' dubbio pero' che la giurisprudenza di
merito non puo' dirsi ora impreparata al compito affidatole dalla
corte.
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| art. 40 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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