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132091
IDG800601563
80.06.01563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dell' olio matteo
sciopero e impresa
nota a cass. sez. lav. 30 gennaio 1980, n. 711
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 809-815
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d7132; d311
la sentenza annotata esamina con pregievoli argomentazioni i presupposti di liceita' del c.d. sciopero a singhiozzo. nei riguardi della giurisprudenza precedente la sentenza contiene decisi distacchi ma anche significative conferme e si segnala soprattutto per l' intento di compiere o avviare una risistemazione critica dei problemi. vengono individuate, quali limiti esclusivamente esterni al diritto di sciopero, le posizioni soggettive concorrenti su di un piano prioritario o quanto meno paritario con il diritto di sciopero. si riconosce tale rango al diritto alla vita e all' incolumita' personale e per un altro valore verso alla liberta' economica, riguardata nella sua essenziale dimensione dinamica, inclusiva percio' della tutela statica della proprieta' sui beni aziendali. di qui si ricava quindi la liceita' dello sciopero indipendentemente dall' entita' e dal tipo di danno o blocco arrecato alla produzione ma fino al limite del pregiudizio, che la sentenza dice deve essere irreparabile, alla produttivita', cioe' alla possibilita' di continuare, o meglio di riprendere, lo svolgimento dell' attivita' produttiva. l' a. osserva che i principi assunti dalla cassazione non sono di facile applicazione per un esame che si rimanda caso per caso al giudice di merito sulle concrete modalita' di esercizio del diritto di sciopero, ma non e' dubbio pero' che la giurisprudenza di merito non puo' dirsi ora impreparata al compito affidatole dalla corte.
art. 40 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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