Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


132093
IDG800601565
80.06.01565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carbone carlo
sulla natura giuridica della rappresentanza in giudizio dello stato assunta dal funzionario previe "intese" con l' avvocatura dello stato
nota a cass. sez. i civ. 22 gennaio 1980, n. 485
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 857-858
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d1407
nei casi in cui la legge prevede che le amministrazioni dello stato possano, intesa l' avvocatura dello stato, essere rappresentate da propri funzionari, e' da escludere che il giudice abbia il potere di chiedere al funzionario comparso in giudizio l' atto di designazione dell' amministrazione interessata preceduto dal parere dell' avvocatura dello stato. l' a. condivide pienamente la massima della cassazione che cosi' si esprime. si osserva infatti che il rapporto difensivo che intercorre fra l' avvocatura dello stato e quest' ultimo e' tutto fondato su interdipendenzedi diritto pubblico fra stato e tecnica istituzionalizzata spettante all' avvocatura dello stato e che pertanto non puo' configurarsi come incarico mandato ma come attribuzione di competenza pubblica. tale configurazione esclude quindi, sul piano processuale, qualsiasi contestazione sull' esistenza del conferimento dell' avvocatura di un mandato alle liti. nel caso di specie quindi si riproduce il fenomeno pubblicistico organizzativo riferendosi, ad un ambito di ripartizione di competenze e di attribuzioni fra entita' pubbliche che appare antecedente al rapporto processuale.
l. 25 marzo 1958, n. 260
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati