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| IDG800601565 | |
| 80.06.01565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carbone carlo
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| sulla natura giuridica della rappresentanza in giudizio dello stato
assunta dal funzionario previe "intese" con l' avvocatura dello stato
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| nota a cass. sez. i civ. 22 gennaio 1980, n. 485
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 857-858
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d1407
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| nei casi in cui la legge prevede che le amministrazioni dello stato
possano, intesa l' avvocatura dello stato, essere rappresentate da
propri funzionari, e' da escludere che il giudice abbia il potere di
chiedere al funzionario comparso in giudizio l' atto di designazione
dell' amministrazione interessata preceduto dal parere dell'
avvocatura dello stato. l' a. condivide pienamente la massima della
cassazione che cosi' si esprime. si osserva infatti che il rapporto
difensivo che intercorre fra l' avvocatura dello stato e quest'
ultimo e' tutto fondato su interdipendenzedi diritto pubblico fra
stato e tecnica istituzionalizzata spettante all' avvocatura dello
stato e che pertanto non puo' configurarsi come incarico mandato ma
come attribuzione di competenza pubblica. tale configurazione esclude
quindi, sul piano processuale, qualsiasi contestazione sull'
esistenza del conferimento dell' avvocatura di un mandato alle liti.
nel caso di specie quindi si riproduce il fenomeno pubblicistico
organizzativo riferendosi, ad un ambito di ripartizione di competenze
e di attribuzioni fra entita' pubbliche che appare antecedente al
rapporto processuale.
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| l. 25 marzo 1958, n. 260
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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