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| IDG800601567 | |
| 80.06.01567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piga franco
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| responsabilita' delle banche agenti nel regime del monopolio dei
cambi e giurisdizione della corte dei conti
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| nota a cass. sez. un. 4 gennaio 1980, n. 2
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 908-912
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d1540
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| con questa sentenza le sezioni unite della cassazione affrontano
alcune questioni di grande rilevanza sia ai fini della determinazione
dei limiti del giudizio di responsabilita' amministrativa di
competenza della corte dei conti sia per la definizione e
qualificazione assai delicate dell' ordinamento valutario. nel caso
di specie si tratta di stabilire dal punto di vista dei limiti
soggettivi di applicazione dell' art. 52 del testo unico della legge
sulla corte dei conti: a) se il regime della responsabilita'
amministrativa ivi previsto siano soggette oltre le persone fisiche
le persone giuridiche; b) se l' art. 52 si applichi anche agli enti
pubblici o privati che esercitano attivita' per conto dello stato o
di altri enti pubblici. dal punto di vista oggettivo si doveva
esaminare se il concetto di danno espresso dall' art. 52 possa
estendersi a fatti lesivi di interessi generali anche se non
direttamente imputabili a un interesse diretto dellostato, mentre si
doveva poi chiarire la natura del rapporto intercorrente tra banche
agenti e banca d' italia. la sentenza segue l' indirizzo secondo cui,
nell' ambito del contenzioso contabile, dovrebbe essere ricondotta l'
intera giurisdizione per danni originati nel corso di un rapporto di
impiego o di servizio connesso a gestioni finanziarie o patrimoniali
svolte dallo stato o da un ente per conto dello stato. l' a. si
chiede pero' se tali affermazioni siano sufficienti per delimitare la
competenza della corte dei conti da quella della giurisdizione
ordinaria, specie nel caso in esame. ai fini infatti della
giurisdizione della corte dei conti bisogna affermare che l' azienda
di credito non solo esercita funzioni pubbliche, cio' che non si ha
difficolta' ad ammettere, ma che e' in rapporto di servizio con lo
stato si' da inserirsi, in ragione di questo rapporto, nell' apparato
organizzatorio dello stesso stato.
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| art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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