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132094
IDG800601567
80.06.01567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piga franco
responsabilita' delle banche agenti nel regime del monopolio dei cambi e giurisdizione della corte dei conti
nota a cass. sez. un. 4 gennaio 1980, n. 2
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 908-912
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d1540
con questa sentenza le sezioni unite della cassazione affrontano alcune questioni di grande rilevanza sia ai fini della determinazione dei limiti del giudizio di responsabilita' amministrativa di competenza della corte dei conti sia per la definizione e qualificazione assai delicate dell' ordinamento valutario. nel caso di specie si tratta di stabilire dal punto di vista dei limiti soggettivi di applicazione dell' art. 52 del testo unico della legge sulla corte dei conti: a) se il regime della responsabilita' amministrativa ivi previsto siano soggette oltre le persone fisiche le persone giuridiche; b) se l' art. 52 si applichi anche agli enti pubblici o privati che esercitano attivita' per conto dello stato o di altri enti pubblici. dal punto di vista oggettivo si doveva esaminare se il concetto di danno espresso dall' art. 52 possa estendersi a fatti lesivi di interessi generali anche se non direttamente imputabili a un interesse diretto dellostato, mentre si doveva poi chiarire la natura del rapporto intercorrente tra banche agenti e banca d' italia. la sentenza segue l' indirizzo secondo cui, nell' ambito del contenzioso contabile, dovrebbe essere ricondotta l' intera giurisdizione per danni originati nel corso di un rapporto di impiego o di servizio connesso a gestioni finanziarie o patrimoniali svolte dallo stato o da un ente per conto dello stato. l' a. si chiede pero' se tali affermazioni siano sufficienti per delimitare la competenza della corte dei conti da quella della giurisdizione ordinaria, specie nel caso in esame. ai fini infatti della giurisdizione della corte dei conti bisogna affermare che l' azienda di credito non solo esercita funzioni pubbliche, cio' che non si ha difficolta' ad ammettere, ma che e' in rapporto di servizio con lo stato si' da inserirsi, in ragione di questo rapporto, nell' apparato organizzatorio dello stesso stato.
art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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